La risoluzione n.60/E sulla registrazione degli atti pubblici dei notai

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.60/E del 26 settembre 2013 ha offerto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dei tributi speciali di cui al D.L. n.533/54 in caso di registrazione di atti, presentati in originale o in copia autentica, arrivando a conclusioni che superano quanto precedente affermato con la R.M. n.219/E/2009.

L’analisi dell’Agenzia parte dall’individuazione delle fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi del Titolo II della Tabella A annessa al D.P.R. n.648/1972, come sostituita dall’art.3 della L. n. 549/95, relativi alle attività svolte dal personale dell’attuale Agenzia delle entrate. Presupposto di tali tributi è l’esercizio di un’attività del personale nell’esclusivo interesse della parte terza e su iniziativa della stessa.

L’esame della fattispecie per la quale è previsto il pagamento del tributo consente di individuare due differenti attività degli uffici:

rilascio di certificazioni, attestazioni di ogni genere, copie ed estratti di atti o documenti già in possesso dell’Amministrazione precedente e

compilazione delle note di trascrizione ex art.19 della L. n.540/1943.

Le prime realizzano procedimenti amministrativi autonomi rispetto alla registrazione, i quali vengono espletati attraverso una ricognizione di informazioni ed elementi già in possesso dell’Amministrazione e sfociano nella produzione di un atto amministrativo dichiarativo (certificazione o attestazione) o in un’attività amministrativa materiale (rilascio di copie o estratti) con l’unica finalità di assecondare l’interesse di parte istante. Alla luce di quanto detto il documento di prassi afferma come i tributi speciali sono dovuti in caso di attestato di registrazione, mentre non lo è l’annotazione dell’avvenuta registrazione posta in calce all’atto presentato per la formalità di registrazione (in originale, copie ed eventuali allegati) in quanto attività strumentale al procedimento di registrazione.

L’Agenzia delle entrate precisa come i principi testé enunciati hanno portata generale. Alla luce delle considerazioni fatte e calando le considerazioni sull’oggetto specifico della consulenza giuridica, l’Agenzia introduce l’analisi ricordando come l’art.36 della L. n.340/2000 pone a carico dei notai e dei pubblici ufficiali un generale divieto di asportare gli atti pubblici e le scritture private autenticate dai locali dove sono archiviati e conservati. Conseguentemente al divieto, diventa normativamente impossibile produrre l’originale ai fini della registrazione agli uffici finanziari, con la conseguenza che la norma da un lato prevede che l’obbligo di presentazione dell’originale è assolto mediante la presentazione di una copia certificata dal medesimo pubblico ufficiale, dall’altro prevede che le annotazioni di cui all’art.16, comma 4 del TUR vadano effettuate direttamente dal pubblico ufficiale sugli originali in suo possesso e sulla base di “idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione”. L’emissione di tale documento, pur prevedendo latu sensu una valenza dichiarativa, non corrisponde né a un interesse esclusivo e immediato di parte richiedente, né risulta collegato ad alcuna particolare prestazione fornita dal personale amministrativo, né tantomeno presuppone alcuna attività di ricognizione, ricerca, consultazione o estrazione da parte degli uffici.

Alla luce di tale ricostruzione la risoluzione conclude affermando come la registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate di cui siano depositari notai e pubblici ufficiali non sconta i tributi speciali.

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