La produzione nel contraddittorio di un contratto di mutuo non è “caso d’uso” ai fini dell’imposta di registro

Con la sentenza n. 54 del 30 gennaio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha affrontato il caso di una contestazione sollevata dall’Amministrazione Finanziaria riguardo al presunto verificarsi del “caso d’uso” rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro su di un contratto di mutuo, non registrato dalle parti al momento della sua formazione mediante scambio di corrispondenza, bensì per via della produzione del documento nel corso di un contraddittorio aperto fra il contribuente e l’Ufficio delle Entrate per un altro accertamento in corso.

In particolare, in occasione di un contraddittorio instaurato nell’ambito di un accertamento con adesione per una vertenza in materia di imposte sul reddito, il contribuente aveva prodotto, fra l’altro, un contratto di mutuo concluso per corrispondenza con un altro soggetto e non registrato. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, con la presentazione di questo contratto di mutuo si sarebbe configurato l’obbligo di procedere alla sua registrazione dello stesso ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa Parte II, del DPR 131/1986, con la conseguenza che l’Ufficio delle Entrate emetteva avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro non assolta. In sostanza, l’Amministrazione sosteneva che la produzione del documento, seppure in sede di un contraddittorio pre-contenzioso, integrasse il “caso d’uso” richiesto dalla norma per l’imponibilità ai fini dell’imposta di registro.

La CTP di Reggio Emilia ha annullato l’avviso di liquidazione sulla base di un’interessante dissertazione. Osservano infatti i Giudici della CTP che il contratto di mutuo, o meglio la proposta accettata in concreto dalla controparte, non risulta essere stata “depositata” bensì solamente “prodotta” all’Amministrazione Finanziaria. Richiamando anche giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10865/2005), osservano i Giudici che il verbo “depositare” ha un preciso significato nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro. Infatti, l’articolo 6 del DPR 131/1986 afferma che si ha “caso d’uso” quando un atto si deposita presso le amministrazioni dello Stato per essere acquisito agli atti. Il termine “deposito” non é utilizzato per il solo fatto di indicare una modalità di consegna dell’atto alla Pubblica Amministrazione, bensì perché si vuole indicare un effetto sostanziale: l’acquisizione dell’atto stesso a fini giuridici e operativi.

Costituisce pertanto “caso d’uso”, tale da innescare l’applicazione dell’imposta di registro, la notifica dell’atto di cessione di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione in quanto la notifica è una modalità di deposito dell’atto. Diversamente, quando l’atto è semplicemente “prodotto” nell’ambito di un contraddittorio, come è avvenuto nel caso di specie, non può dirsi affatto realizzata l’ipotesi del suo avvenuto deposito con la conseguenza che non si determinano le condizioni del “caso d’uso” e quindi del connesso obbligo di registrazione e liquidazione del tributo.

 

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