Visto di conformità: nuova soglia per le imposte sui redditi

Il D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, ha introdotto una nuova disciplina con riferimento all’utilizzo, in compensazione orizzontale, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive.

Con decorrenza dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal 24.04.2017 i contribuenti potranno infatti utilizzare in compensazione orizzontale importi superiori ad euro 5.000 solo previa apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35 D.Lgs. 241/1997. Viene quindi drasticamente ridotta la soglia prima prevista, pari ad euro 15.000.

In alternativa, continua ad essere consentita la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, al fine di attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Pare in ogni caso opportuno ricordare che il limite di 5.000, oltre il quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità, si applica soltanto con riferimento agli importi utilizzati in compensazione orizzontale, ragion per cui non è necessario il visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione è superiore alla suddetta soglia, ma è utilizzato esclusivamente in compensazione verticale.

Al fine di poter correttamente individuare quando la compensazione può essere definita orizzontale piuttosto che verticale è utile far riferimento alla risoluzione AdE 67/E/2017, la quale, pur concentrandosi sulle fattispecie con riferimento alle quali si rende necessaria la presentazione del modello F24 in compensazione mediante i canali Entratel o Fisconline, propone, all’allegato 3, un elenco completo dei casi di utilizzo del credito in compensazione verticale.

Volendo richiamare un esempio, la tabella indica, per il codice tributo 2003 “Ires saldo”, i seguenti codici tributo di compensazione interna: 2001 “Ires- acconto prima rata”, 2002 “Ires- acconto seconda rata o in unica soluzione”, e 2003.

Pertanto, se il credito Ires che emerge dalla dichiarazione, pari ad euro 15.000, è utilizzato in compensazione per il versamento del primo acconto Ires, pari a 11.000 euro, nessun visto di conformità dovrà essere apposto alla dichiarazione, ed il residuo credito di euro 4.000 potrà essere liberamente utilizzato dal contribuente.

La verifica, peraltro, va effettuata con riferimento ad ogni singola imposta che deriva dalla dichiarazione, senza tener conto del credito risultante complessivamente dalla stessa.

Quindi, se ad esempio dalla dichiarazione dei redditi emergono due crediti d’imposta – un credito Irpef pari ad euro 8.000 e un credito a titolo di cedolare secca pari ad euro 6.000 – nel caso in cui il contribuente utilizzi in compensazione orizzontale 4.000 euro di crediti Irpef e 4.000 euro di credito da cedolare secca non si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità, considerato che entrambi i crediti utilizzati sono singolarmente di importo inferiore ad euro 5.000.

È tra l’altro opportuno ricordare che la norma in tema di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento a “tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali”, dovendo invece essere esclusi dalla previsione in commento, “i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte”.

Pertanto, come chiarito dalla circolare AdE 28/E/2014:

  • non è richiesta l’apposizione del visto di conformità con riferimento ai crediti aventi natura strettamente agevolativa, quali, ad esempio, il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio);
  • è richiesta l’apposizione del visto di conformità per il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, D.L. 225/2010.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno soffermare l’attenzione su una sostanziale differenza tra le disposizioni in materia di imposte sui redditi e quelle previste per i crediti Iva: i crediti derivanti dalle imposte sui redditi possono essere infatti utilizzati in compensazione a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, senza dover necessariamente presentare prima la dichiarazione dei redditi.

In altri termini, a differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore a 5.000 euro, per i quali è ammessa la compensazione solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le disposizioni in tema di imposte dirette e Irap non prevedono espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione.

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