Soggetto a tassazione il finanziamento restituito in violazione delle norme sulla postergazione

È soggetto a tassazione l’importo del finanziamento che l’ex socio-amministratore si è restituito in violazione del principio di postergazione e che ha comportato la condanna per il reato di bancarotta; sono infatti soggetti a tassazione tutti i proventi derivanti da fatti illeciti, anche se il vantaggio patrimoniale ottenuto consiste nell’aver evitato un danno (conseguente, in questo caso, al mancato rimborso delle somme).

È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28629, depositata ieri, 18 ottobre.

L’ex socio-amministratore di una Srl veniva condannato per il reato di bancarotta, avendo disposto il rimborso, nei suoi confronti, di un prestito effettuato alla società e ammontante ad euro 573.935,17 in violazione delle norme in materia di postergazione.

Dopo la sentenza penale di condanna, l’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento per l’omessa dichiarazione delle suddette somme.

Si difendeva l’ex amministratore rilevando che la condanna penale era intervenuta in considerazione dell’omessa postergazione della restituzione del finanziamento; la somma, dunque, non configurava un provento illecitamente percepito in ragione del delitto commesso.

La tesi appena richiamata, però, non ha trovato accoglimento dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il comportamento dell’ex socio-amministratore, infatti, non solo è stato qualificato incauto (avendo condotto al fallimento della società) e delittuoso, ma ha anche comportato un vantaggio patrimoniale per l’amministratore; da ciò ne consegue che il provento è da ritenersi tassabile.

Accogliendo quanto prospettato dall’Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione è giunta quindi a ritenere che la commissione del reato non va intesa solo in senso positivo, e, dunque, come incremento patrimoniale, ma anche in senso negativo, ovvero come perdita evitata.

Considerato che il credito indebitamente restituito andava postergato e che non è stata provata l’eventuale capienza dell’attivo fallimentare, la Corte ha ritenuto ragionevole ritenere che il danno evitato fosse pari all’intero ammontare del credito; sulla base del vantaggio patrimoniale così quantificato vanno calcolate le imposte conseguentemente dovute.

È stato pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, Tuir, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’aver evitato un danno”.

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