S.r.l. agricole ancora al palo sulla tassazione dell’agriturismo

Nell’ambito del recepimento delle delega fiscale da parte del Legislatore, avvenuta, tra gli altri, con il D.Lgs. n. 194/2024, si è assistito, per quanto riguarda il comparto primario, all’introduzione di una norma che nella realtà non era prevista tra i 4 indirizzi stabiliti dall’art. 5, comma 1, lett. b), Legge n. 111/2023.

Il riferimento è la possibilità concessa anche alle società agricole – che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, come ammesso dall’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 – di determinare il reddito relativo a:

  • coltivazioni intensive nelle c.d. serre leggere che non necessitano di accatastamento, vertical farm e colture idroponiche in fabbricati come previsto dalla nuova lett. b-bis) dell’art. 32, TUIR, esercitate entrambe oltre i limiti;
  • manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti non rientranti nel Decreto previsto dall’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
  • fornitura di servizi;
  • commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici; e
  • produzione e cessioni di beni anche immateriali, realizzata mediante attività agricole che concorrono ala tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter), oltre il limite,

secondo le regole forfettarie previste dall’art. 56-bis, TUIR.

Fino a tutto il 2023, tale possibilità era preclusa a tali soggetti, in forza del comma 4 dell’art. 56-bis, TUIR che li escludeva in maniera espressa.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, invece, per effetto della riscrittura integrale del comma 4, tali regimi di determinazione del reddito in maniera forfettizzata rappresentano il regime naturale, salvo facoltà concessa, dal successivo comma 5, di optare per la determinazione del reddito di impresa secondo le regole ordinarie.

Tra le prestazioni, la cui disciplina fiscale è contenuta nell’art. 56-bis, TUIR, e precisamente nel comma 3, vi sono le prestazioni di servizi tra le quali il comma 3 dell’art. 2135, c.c., vi ricomprende anche «le attività  di  valorizzazione  del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge», ovverosia l’attività di agriturismo.

La recente circolare n. 12/E/2025, a commento delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 194/2024, precisa che la disciplina fiscale prevista per l’attività agrituristica è contenuta nell’art. 5, Legge n. 413/1991 che, al comma 1, individua i soggetti che possono applicarla, ovverosia, quelli «diversi da quelli indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 87 [ora art. 73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». In altri termini, le S.r.l. e le cooperative che esercitano attività agrituristica devono determinare il relativo reddito secondo le regole ordinarie del reddito di impresa non potendo scegliere la determinazione forfettizzata prevista dall’art. 5, Legge n. 413/1991, che è identica a quella stabilita per le prestazioni di servizi dall’art. 56-bis, comma 3, TUIR.

La circolare precisa che «Sebbene il comma 3 dell’art. 56-bis del TUIR faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, si ritiene che le società che hanno optato per il regime catastale (società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative) non possano avvalersi del comma 3 dell’art. 56-bis del TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura di norma speciale di settore del citato art. 5 della legge n. 413 del 1991».

In altri termini, a prescindere dalla circostanza che l’attività agrituristica rappresenti una prestazione di servizi, ai fini fiscali la regola da seguire è sempre quella dettata dall’art. 5, Legge n. 413/1991.

Tutto questo stona con quanto si prospetta all’orizzonte per quanto riguarda l’attività enoturistica, che si ricorda non è esclusiva prerogativa delle aziende agricole e che da un punto di vista fiscale è attratta anch’essa, per espressa previsione di legge nelle regole dell’art. 5, Legge n. 413/1991, seppur con una dovuta limitazione; infatti, il comma 503, della Legge n. 205/2017, precisa che il regime forfettario, previsto ai fini IVA, si rende applicabile esclusivamente ai produttori agricoli ex artt. 295 ss., Direttiva 2006/112/CE.

Il c.d. Decreto semplificazioni, infatti, intervenendo sul comma 502, della Legge n. 205/2017, dovrebbe, salvo ripensamenti, ampliare le attività esercitabili come enoturismo introducendo anche l’ospitalità.

In altri termini, se così fosse, tralasciando ogni considerazione sull’opportunità di tale estensione, si rischierebbe, anche alla luce delle indicazioni della circolare n. 12/E/2025, di creare un paradosso, vale a dire che alcune società agricole (presumibilmente S.n.c. e S.a.s.) che hanno optato per la tassazione catastale dovrebbero continuare a tassare la propria attività agrituristica secondo le regole ordinarie del reddito di impresa, mentre le medesime, ma commerciali, che esercitano attività enoturistica, potrebbero applicare le regole previste dall’art. 5, Legge n. 413/1991.

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