Professionisti: tassata la cessione del leasing solo se il contratto è rilevante

La cessione di un contratto di leasing da parte di un professionista, secondo l’Agenzia delle entrate, comporta la tassazione, nell’ambito del reddito professionale, del provento conseguito; va tuttavia osservato che tale tassazione deve essere parametrata alla frazione del relativo canone precedentemente tassato.

 

La cessione del contratto

Il tema del trattamento fiscale, in capo ad un soggetto esercente attività professionale, del ricavato derivante dalla cessione di un contratto di leasing è stato per lungo tempo oggetto di dibattito ed è stato risolto dall’intervento dell’Agenzia delle Entrate avvenuto per il tramite della risposta ad istanza di interpello n. 209 del 13.07.2020.

Si tratta di una situazione tutt’altro che rara in quanto all’interno dei canoni di leasing pagati dal professionista è compreso non solo il diritto all’utilizzo del bene, ma anche una componente legata all’acquisto del bene in uso (il prezzo di riscatto è infatti solitamente inferiore, spesso significativamente, del valore del bene al momento del riscatto stesso).

Come detto, si poneva il dubbio circa il trattamento di tale incasso, posto che esso non può certo qualificarsi quale compenso professionale, il ché aveva spinto taluni commentatori a propendere per una detassazione di tale importo. L’Agenzia non si è però dimostrata di tale avviso.

In particolare, la norma su cui ragionare è il comma 1-quater dell’articolo 54 Tuir, il quale stabilisce che concorrono “a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale“.

Al riguardo, secondo l’Amministrazione Finanziaria, il richiamo agli “elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, deve intendersi riferibile a qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale. Tra questi anche la cessione del contratto di leasing.

Al riguardo, nella richiamata pronuncia, l’Agenzia non propose distinzioni, ma occorre concludere che questa tassazione debba riguardare unicamente contratti di leasing “rilevanti” ossia in relazione ai quali il contribuente aveva dedotto i canoni di competenza (l’istanza afferma che si tratta di un contratto sottoscritto “ai sensi della legge n. 296 del 2006”, quindi nel triennio 2007-2009, durante il quale i contratti sottoscritti davano appunto diritto alla deduzione).

Lo stesso deve affermarsi anche nel caso di cessione di un contatto sottoscritto dal 1.1.2014, in quanto la L. 147/2013, modificando l’articolo 54, comma 2, Tuir, ha ripristinato per i fabbricati strumentali nel reddito professionale la deduzione del canone di competenza.

Di contro, pare lecito affermare che se il contratto è stato sottoscritto in un periodo nel quale la deduzione dei canoni non era ammessa (ossia nei periodi 15.06.1990-31.12.2006 e 01.01.2010-31.12.2013) il corrispettivo ritratto dalla cessione del contratto stesso dovrebbe considerarsi del tutto irrilevante.

Lo stesso deve affermarsi nel caso di cessione di un contratto che riguarda un bene a deducibilità limitata, in particolare l’autovettura impiegata nell’attività, i cui costi subiscono le limitazioni alla deduzione previste dall’articolo 164, comma 1 lett. b), Tuir.

L’articolo 164, comma 2, Tuir stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato; disposizione che, malgrado si riferisca esplicitamente ai soli esercenti attività d’impresa, deve applicarsi anche al conduttore del contratto che impieghi il bene nell’attività professionale (aspetto confermato dall’Agenzia nella circolare 28/E/2006).

Il medesimo trattamento non è espressamente previsto nel caso di cessione del contratto di leasing, ma la dottrina unanime afferma che la rilevanza limitata deve riguardare anche la tassazione del provento derivante dalla cessione del contratto di leasing.

L’Agenzia si era espressa (circolare 47/E/2008) in relazione alla plusvalenza conseguita da una impresa in sede di cessione di un bene precedentemente condotto in leasing, affermando che per il calcolo della frazione tassabile è necessario tener conto dei canoni dedotti. Questo conferma indirettamente l’applicabilità della rilevanza limitata del provento conseguito in sede di cessione del contratto.

Posto che nel richiamato interpello n. 209/2020 l’Agenzia ha stabilito la tassazione nel reddito professionale del provento conseguito al verificarsi di tale evento, pare automatico affermare che questo sia tassabile nella medesima proporzione esistente tra canoni dedotti e canoni pagati.

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