Optional delle autovetture in uso promiscuo escluse dal benefit forfettario

Le somme trattenute ai dipendenti per optional aggiuntivi installati sui veicoli in uso promiscuo, non ricompresi nella valorizzazione determinata dalle tabelle ACI, non riducono il valore del “fringe benefit” da assoggettare a tassazione, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Tali somme dovranno essere considerate semplicemente una trattenuta dall’importo netto corrisposto in busta paga, senza impattare la base imponibile del benefit. È questo il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 233/E/2025 pubblicata ieri.

Nel caso di specie, una società concede ai propri dipendenti l’uso promiscuo di veicoli e intende offrire loro la possibilità di richiedere optional aggiuntivi, con il relativo costo a totale carico del dipendente, tramite trattenuta in busta paga. I veicoli sono concessi gratuitamente, e il pagamento dell’optional costituisce l’unico importo dovuto alla società dal dipendente. Secondo l’istante, la disposizione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che prevede la detrazione delle somme trattenute, non specifica che tali trattenute debbano essere effettuate “a titolo di godimento” del veicolo. L’interpretazione del contribuente è che il legislatore abbia inteso escludere dal reddito imponibile del dipendente qualsiasi trattenuta effettuata in relazione al “fringe benefit-veicolo”, senza richiedere un collegamento diretto con il solo godimento del mezzo.

A tale proposito si richiama la circolare n. 326/E/1997, la quale chiarisce che l’importo da assoggettare a tassazione per i veicoli in uso promiscuo «deve essere assunto al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo». La stessa circolare evidenzia la natura “del tutto forfetaria” della determinazione dell’importo imponibile, che prescinde «da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente». Tuttavia, la stessa circolare precisa anche che il datore di lavoro può fornire altri beni o servizi (come l’immobile per custodire il veicolo) che «andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente». Il documento “Considerazioni metodologiche” dell’ACI, a supporto delle tabelle, specifica che il “costo di esercizio del veicolo” include le spese per l’uso e le quote di ammortamento, ma che ai fini del calcolo del costo chilometrico non vengono considerati gli optional. Pertanto, l’Istante conclude che le somme trattenute per i costi degli optional dovrebbero essere sottratte dall’importo del “fringe benefit” da tassare, nel limite ovviamente dell’imponibile a tale titolo.

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, inizia richiamando il “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, stabilito dall’art. 51, comma 1, TUIR, il quale subisce delle deroghe. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo, il comma 4, lett. a), introduce un criterio di determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione, in deroga al “valore normale” (a tale proposito sono ricordate le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025).

L’Agenzia ribadisce che la determinazione del valore imponibile basata sulle tabelle ACI è «una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo». È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico elementi che sono già inclusi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.

Il punto chiave del parere dell’Agenzia risiede nell’interpretazione della frase «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente». L’Agenzia chiarisce che questa espressione deve intendersi riferita «non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI». Questo è in linea con quanto già precisato nella circolare n. 326/E/1997.

La logica dell’Agenzia è che la disposizione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore del veicolo concesso in uso promiscuo, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato dalle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza e di quelli proporzionali, ma non include eventuali optional. Di conseguenza, se il dipendente versa somme per la fruizione di altri “benefit” legati al veicolo (come gli optional), tali somme non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo determinato forfetariamente in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI. Tali altri “benefit” devono essere valutati separatamente, come già indicato per altri beni o servizi nella circolare n. 326/E/1997 (ad esempio, immobile per custodire il veicolo o infrastrutture di ricarica).

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