L’IRI slitta al 2018

L’articolo 1, comma 1063 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che le disposizioni relative all’imposta sul reddito d’impresa (IRI) di cui all’articolo 1, commi 547 e 548 Legge 232/2016 si applicano a decorrere dal 1.01.2018.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche del regime IRI.

Con l’obiettivo di “incentivare il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività produttive” la Legge di bilancio 2017 aveva introdotto, a decorrere dall’1/1/2017, la nuova imposta sul reddito (c.d. “IRI”) alla quale potevano accedere mediante opzione gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria. Sul punto, si legge nella relazione illustrativa “la revisione dell’imposizione … va nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese”.

L’articolo 1, comma 1063 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che le disposizioni relative all’imposta sul reddito d’impresa (IRI) di cui all’articolo 1, commi 547 e 548 Legge 232/2016 si applicano a decorrere dal 1.01.2018.

La disciplina dell’IRI, che è alternativa rispetto al regime di trasparenza fiscale, è opzionale e va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione; quindi, per il 2018 nel modello Unico 2019. L’opzione, inoltre, ha una durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. Sui redditi d’impresa opera, in tal caso, la sostituzione delle aliquote progressive Irpef con l’aliquota IRI, pari al 24% dal 2018.

Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore, collaboratori familiari o soci, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata ed al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi.

Quando si prelevano le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell’impresa/società, queste somme hanno ancora natura di reddito di impresa e concorrono a formare integralmente il reddito dell’imprenditore/collaboratori/soci.

Un’importante novità si registra anche nell’ambito delle perdite; infatti, con il “nuovo” articolo 55-bis, comma 2, del Tuir le perdite maturate durante l’applicazione del regime (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte di imprenditore /collaboratore/socio) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi per l’intero importo che trova capienza in essi, senza la limitazione temporale del quinquennio.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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