Legge delega per la riforma fiscale: principi generali Irpef

L’articolo 5, L. 111/2023, contiene i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell’emanazione dei decreti legislativi delegati per la riforma fiscale in materia di Irpef. In questo intervento, l’analisi è limitata alla prima parte del citato articolo 5 in cui sono contenuti gli aspetti generali della riforma dell’imposta personale, rimandando ai contributi che saranno pubblicati nei prossimi giorni per quanto concerne le novità previste per le singole categorie di reddito.

L’obiettivo generale previsto nella legge delega è la revisione e la graduale riduzione dell’Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di pervenire a un’unica aliquota.

È del tutto evidente che per conciliare la necessità di mantenere la progressività dell’imposta personale, e nel contempo prevedere un’unica aliquota, è necessario, come previsto dalla stessa legge delega, riordinare le deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta.

Tutte queste modifiche dovranno tener conto dei seguenti aspetti:

  • composizione del nucleo familiare, con particolare riguardo a quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;
  • tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, della salute delle persone, dell’istruzione e della previdenza complementare;
  • miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, ivi compresa la manutenzione e la conservazione dei beni culturali. Ne consegue che anche per effetto della riforma fiscale, saranno mantenuti e rafforzati gli incentivi già presenti in materia edilizia;
  • favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

Vi sono poi degli ulteriori obiettivi di carattere generale che il legislatore delegato dovrà perseguire nell’attuazione della delega. In particolare, è previsto il graduale perseguimento dell’equità orizzontale, ossia nell’ambito delle diverse categorie di reddito previste in ambito Irpef. Questo obiettivo richiede la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo Irpef per tutte le categorie di reddito, con priorità per l’equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e di pensione. Tra l’altro, proprio per queste due categorie di reddito, dovrà essere consentita la deduzione dal reddito, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito stesso.

Rivestono particolare interesse le disposizioni che prevedono la nascita di una nuova imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, da applicarsi sulle retribuzioni erogate a titolo di straordinario che eccedono una soglia prefissata e alle tredicesime mensilità corrisposte ai lavoratori dipendenti. È previsto altresì che lo stesso meccanismo si applichi ai premi di produttività. Si dovrebbe quindi trattare di un regime sostitutivo di quello attualmente previsto dall’articolo 1, comma 182 e seguenti, L. 208/2015, che regolamenta l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato legati a incrementi di produttività (aliquota ridotta al 5% per l’anno 2023 a opera della Legge di Bilancio 2023).

È bene osservare che la scelta del legislatore sembra più corretta rispetto all’obiettivo iniziale che era quello di introdurre una “flat tax incrementale” anche nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, tenendo conto che i lavoratori dipendenti normalmente conseguono redditi di ammontare costante nel tempo, la previsione di un’imposta sostitutiva sugli straordinari, sulle tredicesime e sui premi pare più coerente con la natura del reddito.

Si segnalano, infine, i seguenti due principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato:

  • l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • la valutazione relativa all’introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei Comuni periferici e ultraperiferici, individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne.

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