L’Agenzia chiarisce l’imposizione soft dei premi e il welfare aziendale

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E di ieri illustra l’agevolazione relativa ai premi di produttività nonché le nuove disposizioni in materia di benefit recate dall’ultima legge di Stabilità.

Si ricorda che i commi da 182 a 189 della L. 208/2015 hanno reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività del settore privato, che annovera importanti elementi di novità.

A completamento di tali previsioni, il successivo comma 190 è intervenuto in materia di benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e ampliato le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro.

Le modalità applicative delle disposizioni sono disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016.

Sui premi di produttività, la circolare precisa che la relativa agevolazione è riservata, per quanto riguarda il datore di lavoro, al settore privato. Vi rientrano le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma.

Dal lato dei lavoratori, il beneficio interessa i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 50.000 euro. Devono, quindi, essere soddisfatti due requisiti:

  • uno qualitativo, connesso alla natura del reddito prodotto;
  • uno quantitativo, che individua il tetto – più elevato rispetto al passato – di 50.000 euro. Il limite deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.

Evidentemente, le somme che scontano l’imposta sostitutiva, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate.

La tassazione del 10% sulle retribuzioni premiali trova applicazione salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

Peraltro, alla luce della nuova disciplina, è facoltà del dipendente convertire i premi di risultato agevolati nei benefits ricompresi nel “welfare aziendale”. Ciò consente di detassare integralmente il valore dei benefits, evitando cosi anche l’imposta sostitutiva.

Proprio in relazione al “welfare aziendale”, come detto in precedenza, l’ultima Stabilità ha ampliato le erogazioni del datore di lavoro che, per volontà di quest’ultimo o sulla base di contratti, accordi e regolamenti aziendali, sono ivi comprese. La circolare in commento precisa che trattasi “di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente”.

Va da sé che la detassazione si applica a condizione che i benefits siano offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.

Da ultimo, si evidenzia la possibilità da parte del datore di lavoro di erogare i benefits anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico – ossia tramite voucher – riportanti un valore nominale.

 

 

 

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