La verifica dei requisiti di permanenza nei regimi agevolativi

Con l’inizio del nuovo anno occorre verificare la sussistenza dei requisiti, in capo ai singoli contribuenti clienti c.d. “minimi” e “forfetari”, per poter continuare ad applicare i richiamati regimi agevolativi.

In merito al singolo contribuente che, anche nel periodo di imposta 2021, ha adottato il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, di cui al D.L. 98/2011 e successive modifiche, occorre verificare che:

  • nell’anno precedente il soggetto non abbia conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia effettuato cessioni all’esportazione;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia erogato somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla presentazione di lavoro;
  • nel triennio precedente il soggetto non abbia acquistato beni strumentali per valori superiori a 15.000 euro, considerando il 50% per i beni ad utilizzo promiscuo;
  • nell’anno precedente abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età (classe 1986).

Nell’ipotesi in cui sia venuto meno anche solo uno dei requisiti indicati, si verifica una delle condizioni di esclusione ed il soggetto “contribuente minimo” è obbligato a fuoriuscire dal regime di vantaggio.

Diversamente, in merito al singolo contribuente che, nel periodo di imposta 2021, ha adottato il “regime forfetario”, di cui alla L. 190/2014 e successive modifiche, occorre verificare che:

  • nell’anno precedente il soggetto non abbia conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ragguagliati all’anno nell’ipotesi di attività iniziata in corso d’anno;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importi superiore a 20.000 euro lordi;
  • nell’anno precedente il soggetto non abbia percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto sia cessato.

Si evidenzia, inoltre, che la possibile decisione di fuoriuscire da un regime agevolativo, in favore del regime contabile semplificato o ordinario, deve essere assunta già dai primi giorni dell’anno nuovo, anche alla luce dell’eventuale esposizione della ritenuta per taluni contribuenti fornitori del “contribuente forfetario” (come, ad esempio, gli agenti di commercio o i professionisti).

Si ricorda che, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 10/E/2016 e la successiva risposta ad istanza di interpello n. 499/2019, le conseguenze del passaggio in corso d’anno sono, in alternativa, le seguenti:

  • obbligo di emissione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, di note di variazione elettroniche in aumento, ad integrazione delle fatture elettroniche (solo se inviate allo SdI) originarie emesse senza Iva, addebitando a titolo di rivalsa l’imposta da versare all’erario, nonché esponendo l’eventuale ritenuta di acconto;
  • obbligo di emissione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, di note di variazione in diminuzione, a storno delle fatture cartacee o elettroniche emesse senza l’addebito di Iva, nonché emissione di nuove fatture elettroniche, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’imposta da versare all’erario ed esponendo l’eventuale ritenuta di acconto.

Infine, si evidenzia che ogni documento elettronico emesso oltre i dodici giorni, dal momento di effettuazione dell’operazione, comporta il pagamento della sanzione prevista dall’articolo 6 D.Lgs. 471/1997.

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