Il secondo acconto IRES 2015

Il prossimo
30 novembre scade il termine per il versamento della
seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti Ires che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (entro l’11° mese dell’esercizio).
L’acconto Ires può essere determinato con due diversi metodi:
  • metodo storico
  • metodo previsionale
Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2014 risultano a debito per un
importo superiore a €20,66.
La
misura dell’acconto è
pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17 del modello Unico SC 2015; rigo RN28 del modello Unico ENC 2015) e deve essere versato:
  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2015 se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a € 257,52;
  • in due rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è  superiore a €257,52, di cui:
  1. la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
  2. la seconda, nella misura del 60%, va versata entro il prossimo 30 novembre.
In alcuni casi particolari l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.
In particolare gli
esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della
deduzione forfetaria devono rideterminare l’acconto senza tener conto dell’art. 34, comma 2, L. 183/2011.
Quest’ultima disposizione prevede che il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante sia ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volume d’affari Iva:
  • 1,1% del volume d’affari fino a € 1.032.000;
  • 0,6% del volume d’affari oltre € 1.032.000 fino a € 2.064.000;
  • 0,4% del volume d’affari sopra € 2.064.000.
Tale deduzione va indicata nel modello Unico SC 2015 a rigo RF55 tra le “Altre variazioni in diminuzione” – codice “28”.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, è necessario tuttavia prendere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria come sopra determinata.
Per la rideterminazione dell’acconto è previsto uno specifico rigo – RS79 – del modello Unico SC, in cui indicare: il reddito complessivo rideterminato, l’imposta e l’acconto rideterminati.
L’alternativa al metodo storico è l’applicazione del
metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo.
Va tenuto presente che, se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico SC/ENC 2016, il contribuente sarebbe sanzionato per
insufficiente versamento dell’acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al
30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codici tributo:
2002 – IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.
Nel caso di
società di comodo che ha applicato per il 2014 la
maggiorazione Ires del 10,50%, dovrà versare l’acconto 2015, sempre nella misura del 100%, di tale maggiorazione (codice tributo: 2019 – Acconto maggiorazione Ires per le società di comodo).
Si ricorda infine che dal 2013 in appositi righi del modello Unico SC vanno indicate le due rate di acconto calcolate con il metodo storico, indipendentemente dall’eventuale applicazione del metodo previsionale.

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