Il lavoratore soccombente restituisce gli importi al lordo delle ritenute Irpef

Il lavoratore dipendente, soccombente in secondo grado, deve restituire al datore di lavoro gli importi corrisposti al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, subendo quindi un esborso maggiore di quanto in precedenza incassato.

L’Agenzia delle entrate è giunta alle conclusioni appena richiamate nell’ambito della risposta all’istanza di interpello n. 206, pubblicata ieri, 25 giugno.

Il caso riguardava una Fondazione che, in primo grado, era stata condannata al pagamento di una somma di denaro in favore di quattro dipendenti. Sugli importi corrisposti erano quindi stati calcolati i contributi previdenziali e le somme erano state assoggettate a tassazione separata Irpef.

In secondo grado la sentenza veniva però riformata, prevedendo non debenza delle somme riconosciute ai dipendenti dal giudice di prime cure.

Il datore di lavoro si rivolgeva quindi all’Agenzia delle entrate, la quale, nel fornire una soluzione al caso prospettato, ha richiamato le disposizioni dell’articolo 10, comma 1, lett. d-bis), Tuir, in forza del quale dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti”.

La richiamata previsione è evidentemente finalizzata ad evitare che i contribuenti siano costretti a percorrere la strada del rimborso in occasione di eventuali restituzioni di importi già oggetto di tassazione, posto che non è previsto l’istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa.

La circolare 326/E/1997 ha chiarito, inoltre, che per effetto dell’articolo 51, comma 2, lett. h), Tuir, l’onere deducibile può anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione), non concorrendo così a formare il reddito imponibile.

L’articolo 1, comma 174, L. 147/2013 ha infine stabilito che “… l’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, le istruzioni ai modelli di dichiarazione (Redditi 2019 e 730/2019) precisano che l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, nei periodi d’imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto.

La prevista deduzione comporta, specularmente, che il contribuente sia tenuto a restituire al soggetto erogatore gli importi ricevuti al lordo delle eventuali ritenute subite.

Il datore di lavoro:

  • nel caso in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere, dovrà riconoscere, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. h), Tuir, l’onere deducibile previsto dell’articolo 10, lett. d-bis), Tuir fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente, il cui imponibile sarà, pertanto, calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore,
  • nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, dovrà rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di erogazione delle somme, al fine di consentire ai dipendenti di avvalersi, in sede di dichiarazione, dell’onere deducibile in esame.

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