Forfettari: per la verifica del limite di reddito di lavoro dipendente rilevano i premi di risultato

Le somme percepite dal contribuente quali premi di risultato tassati in maniera sostitutiva al 10% rilevano per la verifica del limite de reddito di lavoro dipendente di euro 30.000 che integra la causa di esclusione per l’applicazione del regime forfettario per imprese e lavoratori autonomi: questo è il chiarimento contenuto nella risposta ad interpello 398 pubblicata ieri, 23 settembre 2020.

 

Lavoro dipendente: limite di reddito

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto (o, sarebbe meglio dire, re-introdotto, posto che una previsione sostanzialmente identica già era presente sino al 2018) tra le cause di esclusione dall’applicazione del regime forfetario (previste all’articolo 1, comma 57, L. 160/2019) l’ipotesi per cui il soggetto abbia percepito nel precedente periodo d’imposta redditi di lavoro dipendente o assimilati (di cui, rispettivamente, agli articoli 49 e 50 Tuir) di importo lordo superiore a 30.000 euro.

La richiamata disposizione offre comunque un’esimente al contribuente: la verifica di tale soglia è irrilevante (quindi non si verifica fuoriuscita nel caso in cui detto limite fosse stato superato) se il rapporto di lavoro è cessato.

Facendo riferimento a quanto affermato dalla circolare 10/E/2016 in relazione alla previgente analoga disposizione, si ricorda che tale esimente:

  • opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione;
  • non opera nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Tale previsione oggi è collocata alla lettera d-ter dell’articolo 1, comma 57, Legge 190/2014.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7/E/2020, affermando che, in base al tenore letterale della norma, tale previsione opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

Anche nella risposta all’istanza di interpello in esame (n. 398/2020) viene confermata l’immediata decorrenza della previsione in esame.

Ma in questo documento viene offerta una ulteriore precisazione, che riguarda le modalità di determinazione di tale limite reddituale.

L’istante si interroga, in particolare, se nel reddito di lavoro dipendente rilevante a tal fine si debbano o meno ricomprendere le somme incassate a titolo di premio di risultato e, in quanto tali, assoggettate alla tassazione sostitutiva agevolata con prelievo del 10%.

Si tratta di ipotesi piuttosto frequenti e che già in sede di introduzione della causa di esclusione in commento avevano destato qualche perplessità.

Sul punto l’Agenzia si esprime in senso affermativo, osservando come tali somme siano “percepite in via ordinaria dall’istante nell’ambito della prestazione lavorativa fornita.

Pertanto, esse vanno considerate alla stregua delle ordinarie retribuzioni assoggettate a tassazione ordinaria e, in quanto tali, devono essere oggetto di monitoraggio per verificare il superamento della soglia.

In materia di individuazione degli importi rilevanti va ricordata anche la risposta all’istanza di interpello n. 102 del 14 aprile 2020, nella quale l’Agenzia aveva negato la rilevanza di emolumenti arretrati erogati dall’Inps, per i quali l’ordinamento ha riservato il beneficio della tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir.

La differenza stabilita tra i due proventi non risiede tanto nel diverso meccanismo di tassazione previsto per essi, ma piuttosto nell’ordinarietà o meno di tale provento.

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