Flat tax incrementale nel quadro LM

I soggetti che per il periodo d’imposta 2023 applicano la flat tax incrementale devono compilare l’apposita sezione presente nel quadro LM del modello Redditi 2024 per il periodo d’imposta 2023. L’opportunità consiste in una tassazione sostitutiva Irpef ed addizionali (regionale e comunale) del 15% sul differenziale positivo esistente tra:

  • il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2023 (da indicare nel rigo LM13);
  • e il maggior reddito (d’impresa e/o di lavoro autonomo) del triennio 2020-2022, al netto della franchigia del 5% da applicarsi sul maggior reddito del triennio (da indicare nel rigo LM12).

In ogni caso, l’importo soggetto ad imposta sostitutiva del 15% non può eccedere euro 40.000 (da indicare nella casella 2 del rigo LM14), con la conseguenza che l’eventuale eccedenza sarà soggetta ad imposta ordinaria Irpef.

Nel caso particolare di un’impresa familiare, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il calcolo del reddito incrementale deve avvenire considerando il 100% del reddito dell’impresa familiare (nel 2023 e nel triennio precedente), fermo restando che l’imposta sostitutiva del 15% si applica solo sulla quota di reddito spettante al titolare (che non può essere inferiore al 51%). L’importo agevolabile deve essere indicato nella casella 2 del rigo LM13.

Uno degli aspetti già chiariti dall’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 18/E/2023, riguarda il rapporto tra la tassazione sostitutiva e la tassazione ordinaria Irpef, posto che non era chiaro dalla norma se il reddito soggetto alla flat tax dovesse essere preso in considerazione o meno, per l’individuazione degli scaglioni Irpef da applicare alla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria. È bene ricordare, infatti, che l’agevolazione riguarda solamente l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo del 2023 rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. Non sono compresi nella tassazione sostitutiva eventuali altri redditi dichiarati dal contribuente (fondiari, capitale, diversi, ecc.), nonché eventuali eccedenze di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo rispetto all’importo massimo di euro 40.000. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che “l’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito”. Pertanto, il contribuente, oltre alla tassazione “piatta” sull’incremento di reddito del periodo d’imposta 2023, ottiene un risparmio d’imposta Irpef anche sulla quota parte di reddito soggetta a tassazione ordinaria. Tale quota, infatti, sfrutta la progressività dell’imposta, partendo dal primo scaglione Irpef soggetto ad aliquota del 23% per il reddito fino ad euro 15.000 e così via per l’eventuale ulteriore eccedenza.

Trattandosi di un’agevolazione applicabile per il solo periodo d’imposta 2023, per il calcolo degli acconti Irpef per il periodo d’imposta 2024, il comma 57, dell’articolo 1, L. 197/2022, richiede di assumere quale imposta del periodo procedente quella che si sarebbe determinata senza l’impatto della flat tax.

Nel modello Redditi 2024, il contribuente deve, quindi, indicare nel rigo RN61 il ricalcolo del reddito preso a base per la determinazione dell’Irpef storica su cui poi calcolare l’acconto dovuto per il 2024. In particolare, deve essere barrata la casella “casi particolari” contenuta nel rigo RN 61 ed incrementare il reddito complessivo dell’incremento che è stato oggetto di agevolazione con l’imposta sostitutiva del 15% (che non può eccedere l’importo di euro 40.000).

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