Dividendi distribuiti nel 2023 sempre con tassazione secca

La distribuzione di dividendi, eseguita in favore dei soci persone fisiche, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 sconta sempre la tassazione secca del 26% anche se la delibera è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

È questo il discutibile orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la recente risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre scorso.

In base al regime transitorio disposto dalla L. 215/2017, infatti, le distribuzioni dei dividendi deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 mantengono il regime fiscale previgente con tassazione in capo ai percipienti in funzione dell’anno di maturazione degli utili.

Tale impostazione è finalizzata all’applicazione delle regole precedenti previste per la distribuzione delle riserve presenti nei patrimoni netti delle società di capitali e sulle quali è stata corrisposta l’Ires in misura differenziata in funzione dell’anno di maturazione.

Si ricorda infatti che, al fine di consentire una tassazione coerente con l’Ires corrisposta dalla società, per gli utili prodotti fino al periodo d’imposta 2017 si applicano le precedenti regole, ed in particolare (D.M. 02.04.2008 e D.M. 26.05.2017):

  • le riserve di utili maturate fino al periodo d’imposta 2007, per le quali la società ha pagato Ires nella misura del 33%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 40%;
  • le riserve di utili maturate fino dal periodo d’imposta 2007 e fino al periodo d’imposta 2016, per le quali la società ha pagato Ires nella misura del 27,5%, sono rilevanti in capo al socio qualificato nella misura del 49,72%;
  • le riserve di utili maturate nel periodo d’imposta 2017, per le quali la società ha pagato l’Ires del 24%, sono imponibili in capo al socio qualificato nella misura del 58,14%.

Il comma 1004 dell’articolo unico della L. 205/2017 ha previsto che per gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 non sussiste più alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, poiché in ogni caso la tassazione del dividendo è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 26%.

L’impatto riguarda le fattispecie in cui assume rilievo la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata, e quindi tipicamente in presenza di un socio persona fisica, poiché nel caso in cui la partecipazione sia detenuta nel regime d’impresa tale distinzione non rileva.

Focalizzando quindi l’attenzione sulle partecipazioni detenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio d’impresa), si è già anticipato che le nuove regole riguardano gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dall’anno di formazione.

Tuttavia, allo scopo di garantire l’applicazione delle regole in vigore fino al 31 dicembre 2017 in relazione alle distribuzioni di riserve maturate fino al periodo d’imposta 2017, il comma 1006 della L. 205/2017 stabilisce che “In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017”.

Secondo tale disposizione, quindi, le società di capitali dispongono (obbligatoriamente) di un periodo di cinque anni (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) per “smaltire” le riserve maturate fino al 31 dicembre 2017 ed applicare le previgenti regole che in precedenza abbiamo ricordato.

In merito a tale regime transitorio, occorre evidenziare che:

  • riguarda le delibere intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022;
  • riguarda gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017;
  • è obbligatorio per tutta la sua durata.

In tale contesto, come già anticipato, è intervenuta all’Agenzia delle entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre scorso, in base alla quale per poter applicare il descritto regime transitorio è necessario che entro il prossimo 31 dicembre 2022 non solo vi sia la delibera di distribuzione ma sia anche effettivamente erogato il dividendo ai soci.

L’interpretazione non pare assolutamente in linea con il dettato normativo e costringe le società ad una corsa contro il tempo per sfruttare il regime transitorio con negative conseguenze anche sul piano finanziario oltre che patrimoniale.

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