Cessione di quote in studi associati tra i redditi diversi

Prima dell’avvento della recente Riforma fiscale, il trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di associazioni professionali era incerto. L’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, escludeva espressamente dalla tassazione come “redditi diversi” le plusvalenze relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (c.d. studi associati). Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto modifiche che sembravano distinguere la tassazione a seconda del soggetto collettivo:

  • il D.Lgs. n. 192/2024 ha eliminato l’esclusione prevista dall’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per le associazioni professionali. La Relazione governativa al D.Lgs. n. 192/2024 interpretava tale eliminazione in combinazione con l’introduzione del principio di “onnicomprensività” nell’art. 54, TUIR. Secondo questa interpretazione, la cessione delle quote negli studi associati sarebbe stata attratta nel reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, la dottrina ha sollevato dubbi sistematici, ritenendo che tali plusvalenze, tranne in casi specifici di acquisto nell’ambito dell’attività professionale, dovessero, comunque, essere classificate come redditi diversi. Inoltre, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società produttive di reddito di lavoro autonomo, l’art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, come riformulato, prevedeva l’applicazione della tassazione separata, qualora percepite, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta;
  • la cessione di quote di partecipazione in Società tra professionisti (STP) rimane inquadrato tra i redditi diversi, di cui all’art. 67, TUIR, con conseguente tassazione “secca” del 26%.

In sintesi, la prima versione della riforma (D.Lgs. n. 192/2024) mirava a tassare le plusvalenze della cessione di quote negli studi associati come reddito di lavoro autonomo (con possibilità di tassazione separata) e manteneva la distinzione per le STP in base alla natura del loro reddito (impresa/lavoro autonomo). Il D.L. n. 84/2025 è intervenuto per razionalizzare e unificare il trattamento fiscale, accogliendo le proposte di riordino formulate anche dalle categorie professionali. Le modifiche principali sono state le seguenti:

  • è stato stabilito che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, comprese le Società tra professionisti (STP) e altre società professionali regolamentate nel sistema ordinistico (di cui all’art. 177-bis), costituiscono redditi diversi;
  • è stata soppressa la previsione di tassazione separata contenuta nell’art. 17, comma 1, lett. g-ter), TUIR, che precedentemente si applicava alle plusvalenze da cessione di partecipazioni in enti produttivi di reddito di lavoro autonomo;
  • sono state ricondotte tutte queste plusvalenze nell’ambito dei redditi diversi (art. 67, TUIR), con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Questa soluzione è in analogia a quanto previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d’impresa.

Il D.L. n. 84/2025 ha eliminato la distinzione basata sulla natura del reddito prodotto dall’ente (impresa o lavoro autonomo), stabilendo, in modo esplicito, che sia la cessione di quote in studi associati che la cessione di quote in STP rientrano nella categoria dei redditi diversi. Questa classificazione si giustifica nel sistema tributario dalla mancata previsione, per gli esercenti arti e professioni (individuali o collettivi), del principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualsiasi altra fonte. La classificazione come reddito diverso permette l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Di conseguenza, è possibile usufruire del regime di rideterminazione del costo fiscale della partecipazione, affrancando il valore al 1° gennaio di ciascun anno con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

Inoltre, il D.L. n. 84/2025 ha introdotto una clausola di salvaguardia nell’art. 177-bis, stabilendo che le operazioni straordinarie che coinvolgono gli studi professionali (come il conferimento) e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non rilevano ai fini dell’abuso del diritto (art. 10-bis, Legge n. 212/2000). Questo avallo legislativo legalizza la c.d. cessione indiretta dello studio: il professionista può conferire lo studio (operazione neutrale, ex art. 177-bis) e poi cedere la partecipazione, realizzando una plusvalenza tassata come reddito diverso al 26%, anziché cedere direttamente lo studio, operazione che determinerebbe plusvalenze tassate come reddito di lavoro autonomo (imposizione ordinaria). Si segnala, infine, che le modifiche introdotte dal D.L. n. 84/2025 si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

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