ACE e SUPER ACE: novità a confronto

In questa sede ci troviamo ad affrontare alcune novità riguardanti l’aiuto alla crescita economica delle imprese introdotte dal
Decreto crescita e competitività n.91/2014, confermate dalla legge di conversione.
Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità di convertire le
eccedenze Ace in credito d’imposta per il pagamento dell’Irap e
l’aumento dell’agevolazione  per le società quotate in Borsa. Andiamo per ordine.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel caso di soggetti incapienti ai fini delle dirette della base Ace,
in alternativa al riporto a nuovo della parte non sfruttata questa potrà essere convertita in
credito d’imposta da utilizzare in diminuzione dei versamenti Irap. Tale credito per i soggetti Ires è pari al 27,5% della base Ace non sfruttata e potrà essere utilizzato ripartendolo in 5 quote annuali di pari importo. Si pensi, ad esempio, ad una società che nel 2014 ha registrato un incremento della base Ace pari a 1.000.000 € e un Ace sfruttabile pari a  40.000 € (1.000.000 x 4%). Avendo conseguito un reddito di 30.000, l’eccedenza di euro 10.000 potrà essere portata a nuovo per ridurre il reddito imponibile dei successivi esercizi, oppure potrà essere convertita in un credito di imposta di 2.750 € (27,5% di 10.000) in compensazione dell’Irap per 550 € all’anno.
In merito alla
super Ace, invece, il decreto competitività prevede che in occasione di una quotazione nei mercati borsistici regolamentati è riconosciuto un
incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. Questa misura si va ad aggiungere all’incremento del rendimento nozionale del capitale proprio che la legge di stabilità 2014 aveva già portato per il triennio 2014-2016, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.
Di fatto, le società che quoteranno le azioni in mercati regolamentati italiani, o di Paesi Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, potranno usufruire, nell’esercizio di quotazione e nei due successivi, di un
moltiplicatore del 40%
da applicare  all’incremento patrimoniale rilevante realizzato esclusivamente in ciascuno di questi tre periodi rispetto all’esercizio precedente, non potendosi applicare alla base Ace accumulata negli esercizi precedenti.
Così, ad esempio, una società che nell’anno 2013, precedente alla quotazione verificatasi nel 2014, ha accumulato una base Ace netta di 100.000 € e che nell’esercizio in cui avviene l’ammissione dei titoli realizza un ulteriore incremento di 2.000.000 € (aumento capitale più incremento riserva sovrapprezzo a seguito della quotazione, con importi già ragguagliati in base alla data di versamento) usufruirà del seguente abbattimento. La base Ace sarà pari a 2.900.000 € (i 100.000 € pregressi oltre ai 2.000.000 del 2014 per i quali vige l’incremento del 40%) mentre la minor Ires o il credito d’imposta ai fini Irap sarà pari a 32.000 € (2.900.000 x 4% x 27,5%). A partire dal terzo esercizio successivo a quello di ammissione alla quotazione in Borsa il potenziamento verrà meno e la base Ace tornerà ad essere conteggiata in base ai criteri ordinari.
Sia per l’Ace che per la super Ace restano ferme le regole in termini di limite dell’agevolazione in questione, ovvero entro il valore del patrimonio netto di fine esercizio La norma riguardante la Super Ace, inoltre, riguarderà le società la cui quotazione è avvenuta a partire dal 25 giugno 2014 e necessita di una specifica autorizzazione da parte della Commissione europea per la sua concreta applicazione.

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