Modello EAS: entro il 31 Marzo 2016 comunicazioni delle modifiche

Entro il 31 marzo 2016, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2015, utilizzando il modello EAS.

Il modello EAS è il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 dopo le modifiche apportate all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella L. 2/2009.

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’articolo 148 del DPR 917/86 e nell’articolo 4 commi e 4 e 6 del DPR 633/1972, sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello in commento, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

L’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione dell’art. 148, comma 1, TUIR si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi e si estende, in forza dell’art. 30, comma 3, alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, legge n. 289/2002.

Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento:

  • le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge;
  • sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185, sia gli enti di nuova costituzione;
  • tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche le articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 Tuir.

Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell’associazione interessata o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente; pertanto, nel caso in esame, se l’associazione ha effettuato modifiche nel corso del 2015, deve effettuare la comunicazione alle Entrate in via telematica con il modello EAS, entro il 31 marzo 2016.

Nell’ipotesi di dimenticanza da parte dell’associazione è possibile procedere ad un “ravvedimento” pagando la sanzione di 258 euro – con il modello F24, codice tributo 8114 – entro il termine della prima dichiarazione utile, che nel caso in esame va intesa nella dichiarazione dei redditi relativi al 2015. Pertanto, è possibile regolarizzare la posizione mediante la cosiddetta remissione in bonis (così come è stato chiarito dalla risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate).

La mancata presentazione del modello EAS comporta per l’associazione la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. In altre parole, se l’associazione non ha presentato il modello EAS, ma continua a svolgere le consuete attività quali l’incasso delle quote associative o la vendita di beni o servizi, verrà a tutti gli effetti considerata un ente commerciale e tassata con le modalità ordinarie.

 



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