Fondazioni: scelta tra Ets non commerciale e impresa sociale – II° parte

Dopo aver definito, nel precedente contributo, i termini della inclusione o meno della Fondazione nel perimento degli Ets entriamo nel dettaglio delle valutazioni da fare.

Il primo nodo da sciogliere nella nostra analisi è quello di stabilire in quale sezione del Runts collocarsi al momento dell’iscrizione, tra quelle di seguito evidenziate, una volta che lo stesso sarà divenuto operativo.

Va a questo proposito ricordato che le Fondazioni Onlus, diversamente da Odv e Aps, avranno tempo (salvo ulteriori differimenti) sino al 31 marzo 2022 per effettuare detta iscrizione al fine di operare in “continuità” rispetto al passato, senza quindi far scattare le problematiche conseguenze legate alla devoluzione del patrimonio.

 

Le 7 sezioni del Runts

  1. Odv
  2. Aps
  3. Enti filantropici
  4. Imprese sociali e coop sociali
  5. Reti associative
  6. Società di mutuo soccorso
  7. Associazioni e fondazioni

La scelta che si pone per la nostra Fondazione è, di fatto, ristretta a due tipologie tra quelle in precedenza elencate, e precisamente:

  • fondazione Ets (sezione 7)
  • impresa sociale (sezione 4)

Ciò in quanto le altre sezioni non risultano “praticabili” in ragione delle motivazioni di seguito esposte:

  • le sezioni Odv e Aps, le reti associative quali enti di secondo livello, sono precluse per la natura giuridica soggettiva della fondazione in quanto possono qualificarsi come tali solo enti di tipo associativo (associazioni riconosciute o non riconosciute);
  • l’ente filantropico può essere tanto associazione riconosciuta quanto fondazione, che eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; questa attività poco si concilia con l’attività prestata, molto spesso, dalla fondazioni;
  • le società operaie di mutuo soccorso (le cosiddette Soms) sono normate dalla 3818/1886 e sono soggetti profondamente diversi dalla Fondazione.

Nel valutare quindi la scelta tra le due opzioni praticabili all’interno del perimetro della riforma del Terzo Settore, e cioè fondazioni Ets o imprese sociali, occorrerà prendere in considerazione diverse variabili.

 

L’impresa sociale

L’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La caratteristica che contraddistingue l’impresa sociale rispetto al normale Ets sta nel fatto:

  • di svolgere attività di impresa;
  • di poter assumere la veste giuridica di società di cui al Libro V del Codice Civile; in questo caso l’assenza dello scopo di lucro è meno stringente che negli Ets in quanto è possibile una parziale remunerazione del capitale di rischio.

L’impresa sociale, quale ente commerciale che svolge attività di impresa di interesse generale, produce pertanto un utile che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’imposizione diretta per l’impresa sociale è chiara ed è disciplinata in modo univoco dall’articolo 18 D.Lgs. 112/2017 (autonomo decreto che disciplina la figura dell’impresa sociale).

 

L’Ente di Terzo Settore 

Gli Ets, al contrario, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione Ets, diversamente dall’impresa sociale, determina la sua natura fiscale ai sensi dell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017, con un percorso logico delineato secondo queste modalità:

  1. definizione della natura delle attività di interesse generale esercitate;
  2. definizione della natura dell’ente del terzo settore (Ets commerciale o Ets non commerciale);
  3. individuazione dei ricavi da assoggettare ad imposizione fiscale (aliquota del 24%, in quanto l’aliquota ridotta, ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 601/1973, non è applicabile agli Ets ex articolo 89, comma 5, D.Lgs. 117/2017).

Iniziamo quindi l’analisi del percorso da fare partendo dalla verifica riguardante la natura (commerciale o non commerciale) delle attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione.

 

La natura delle attività di interesse generale esercitate

La natura delle attività esercitate è in primis legata alla verifica della marginalità, scaturente da ogni attività di interesse generale esercitata secondo la regola generale prevista dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore).

In sostanza, per ogni attività di interesse generale esercitata dovranno essere estrapolati i ricavi di rette e contributi specifici confrontati con i costi diretti e quota parte (con idoneo criterio di ribaltamento) dei costi indiretti.

Questa previsione generale trova una deroga importante al comma 3, lett. b-bis del citato articolo 79 D.Lgs. 117/2017, riguardante le Fondazione cosiddette ex-Ipab che:

  • svolgono le seguenti attività di interesse generale:
    • (attività sociali di cui alla L. 328/2000)
    • (attività e prestazioni sanitarie)
    • (attività socio sanitarie di cui al D.M. 14.02.2001);
  • non corrispondono emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione ed i cui utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria e socio sanitaria.

Pertanto, per le sole Fondazioni ex-Ipab, le attività esercitate nei settori di cui alla lett. a), b), c) sono considerate attività svolte con modalità non commerciali se sono rispettati i vincoli recati dalla norma in parola.

Tanto in presenza quanto in assenza delle predette condizioni previste nella deroga: quindi, il percorso di analisi impone poi di procedere con le ulteriori verifiche tese a definire la natura dell’Ente del Terzo Settore. Verifica che risulta certamente più agevole nel caso di applicazione della deroga sopra richiamata.

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