Le detrazione delle spese per gli addetti all’assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono detraibili solo nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In particolare, sono considerate non autosufficienti, oltre alle persone che hanno bisogno di sorveglianza continua, coloro che, in presenza di patologie riconosciute, non sono in grado di:

  • assumere alimenti;
  • espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale;
  • deambulare;
  • indossare autonomamente gli indumenti.

Tale stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica, ovvero da autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.

La detrazione, riconosciuta a fronte delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti, è pari al 19 per cento, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 lett. i-septies, Tuir, purché il reddito complessivo, collegato al periodo di imposta di riferimento, non superi i 40.000 euro.

Le spese devono essere debitamente certificate da idonea documentazione, contenente:

  • gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (essendo possibile portare in detrazione anche spese sostenute per altri soggetti) e di quello che effettua l’assistenza e, di conseguenza, riceve il pagamento;
  • nell’ipotesi di spesa sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Si ricorda, inoltre, che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.

Tra le spese considerate per l’assistenza di persone non autosufficienti rientrano anche le prestazioni di assistenza rese da:

  • case di cura o di riposo, le quali sono tenute a certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
  • cooperative di servizi, le quali devono specificare, all’interno della documentazione, la natura del servizio reso;
  • agenzie interinali, le quali devono specificare, all’interno della documentazione, la qualifica contrattuale del lavoratore.

Diversamente, la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici, che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale, e per i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, Tuir.

Al fine della compilazione del modello 730/2021 occorre inserire tali spese nei righi da E8 a E10 con il codice 15, denominato “Spese di assistenza personale”.

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