La rettifica o l’integrazione del modello 730/2024

La mancata indicazione di tutti gli elementi all’interno del modello 730/2024, relativo all’anno 2023, il quale comporti l’integrazione, ovvero la rettifica, di un maggior credito o di un minor debito, oppure un’imposta pari a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una doppia possibilità in capo al contribuente.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un professionista abilitato o un centro di assistenza fiscale, un nuovo modello 730/2024, completo di tutte le sue parti ed integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il prossimo 25.10.2024.

Tale modello può essere inviato anche da un soggetto diverso da quello originariamente delegato all’invio; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un centro di assistenza fiscale, per il modello integrativo può rivolgersi ad un professionista, o viceversa, purché esibisca tutta la documentazione necessaria, al fine del controllo della conformità dell’integrazione da effettuare.

In questo caso, all’interno del frontespizio, nella casella denominata “730 integrativo”, deve essere indicato il codice “1”.

La seconda possibilità, in capo al contribuente, è rappresentata dalla presentazione di un modello Redditi PF 2024.

All’interno di tale modello devono essere riportati tutti i dati in precedenza indicati all’interno del modello 730/2024.

Il modello Redditi PF 2024 può essere presentato, in alternativa:

  • entro il 31.10.2024 (nuovo termine che coincide con quello per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale), inserendo il flag all’interno della casella denominataCorrettiva nei termini” del frontespizio;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo, inserendo il flag all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa” del frontespizio;
  • entro il 31.12.2029, ossia al termine del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, inserendo il codice “1” all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)”.

In questa ultima ipotesi, l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia essa un nuovo modello 730/2024 o un modello Redditi PF 2024, non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all’ente pensionistico, indicato all’interno del quadro dedicato ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, l’obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato “ha già iniziato a percorrere la sua strada” e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, onde evitare indebiti rimborsi.

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