Isa: società “affidabili” escluse dalle società di comodo

Le società che applicano per il 2018 i nuovi indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e che raggiungono il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 previsto dal provvedimento direttoriale del 10 maggio scorso sono escluse dall’applicazione della disciplina delle società di comodo.

Si ricorda tuttavia, per completezza, che ad oggi non è ancora disponibile il software per determinare il livello di affidabilità fiscale del contribuente, scaturente dall’applicazione dei nuovi indicatori.

Nella gestione della disciplina delle società di comodo assumono un ruolo decisivo le cause di esclusione e di disapplicazione, per le quali è necessario ricordare in primo luogo le seguenti distinzioni:

  1. le cause di esclusione previste nell’articolo 30 L. 724/1994 devono essere verificate nel periodo d’imposta 2018 (oggetto della dichiarazione) e producono effetti sia ai fini della disciplina delle società non operative (per mancato raggiungimento dei ricavi minimi), sia per la disciplina delle società in perdita sistematica (società che hanno dichiarato per cinque esercizi delle perdite, ovvero per quattro esercizi perdite e in un periodo d’imposta un reddito inferiore al minimo presunto, nel quinquennio antecedente all’anno di dichiarazione, e quindi nel quinquennio 2013-2017);
  2. le cause di disapplicazione previste dal provvedimento del 14.02.2008 sono da verificarsi nell’anno oggetto di dichiarazione (2018) e producono effetti solamente ai fini della disciplina delle società non operative;
  3. le cause di disapplicazione previste nel provvedimento direttoriale dell’11.06.2012 devono essere verificate in uno dei cinque periodo d’imposta antecedenti a quello oggetto di dichiarazione (dal 2013 al 2017) ed esplicano effetti ai soli fini della disciplina delle società in perdita sistematica.

Tra le cause di esclusione di cui al punto 1), nonché tra quelle di disapplicazione di cui al punto 3), fino allo scorso periodo d’imposta era prevista l’ipotesi della congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore, i quali, come noto, a partire dal periodo d’imposta 2018 sono stati sostituiti dagli Indici di affidabilità fiscale (Isa).

In tal senso sono state adeguate anche le istruzioni al modello Redditi (SC e SP) sostituendo la congruità e coerenza agli studi di settore con il raggiungimento del livello di affidabilità fiscale che, come detto, dovrà essere almeno pari a 9.

Tuttavia, tenendo conto dei diversi effetti temporali che producono le cause di esclusione e di disapplicazione, emerge quanto segue:

  • le società che raggiungeranno il predetto livello di affidabilità fiscale in base agli Isa per il periodo d’imposta 2018 saranno escluse dalla disciplina delle società di comodo (sia per quanto riguarda il mancato raggiungimento dei ricavi minimi, sia per le perdite sistematiche nei cinque periodi d’imposta precedenti);
  • le società in perdita sistematica congrue e coerenti agli studi di settore per uno dei cinque periodi d’imposta compresi nel quinquennio di “osservazione” (dal 2013 al 2017) disapplicano per l’anno 2018 la disciplina stessa delle società in perdita sistematica.

È bene osservare che le istruzioni ai modelli dichiarativi relativi alle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica prevedono la disapplicazione per le società che nel 2018, applicando gli Isa, raggiungono il livello di affidabilità fiscale previsto dal provvedimento del 10 maggio (che come detto deve essere almeno pari a 9).

Si tratta di un evidente “refuso”, fermo restando che tale causa disapplicativa assumerà rilievo per le società in perdita sistematica nel prossimo periodo d’imposta (2019) in quanto il 2018 entrerà a far parte del quinquiennio di osservazione.

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