Come rettificare o integrare il modello 730/2020

Al fine di correggere eventuali errori o omissioni, sia commessi da chi ha prestato l’assistenza fiscale sia dal contribuente, occorre presentare, una rettifica ovvero un’integrazione del modello 730/2020.

In particolare, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri degli errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, deve:

  • avvisare il contribuente degli errori e dell’obbligo di presentare una dichiarazione rettificativa;
  • elaborare e trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione rettificativa, purché non sia già stata contestata l’infedeltà del visto di conformità.

Il contribuente potrebbe, dopo essere stato avvisato dal CAF o dal professionista, non voler presentare la nuova dichiarazione.

In questo caso il soggetto, che ha presentato la dichiarazione, può:

  • acquisire la prova dello scambio di comunicazioni, relativo al diniego, tra CAF/professionista e contribuente;
  • comunicare, come chiarito con la circolare 19/E/2020, i dati rettificati all’Agenzia delle entrate.

Diversamente, qualora l’errore sia stato commesso dal contribuente, occorre verificare se le modifiche comportino o meno una situazione diversa da quella dichiarata in precedenza.

In particolare:

  • se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporti un maggior credito o un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare, alternativamente, il modello 730 integrativo, con l’indicazione del codice 1 nella relativa casella “730 integrativo”, o il modello Redditi PF 2020;
  • se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, può presentare il modello 730 integrativo, con l’indicazione del codice 2 nella relativa casella “730 integrativo”;
  • se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730/2020 originario, può presentare il modello 730 integrativo, con l’indicazione del codice 3 nella relativa casella “730 integrativo”;
  • se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, deve presentare il modello Redditi 2020.

La scadenza per inviare un nuovo modello integrativo è la seguente:

  • 25 ottobre, se si sceglie di presentare un nuovo modello 730/2020 integrativo per correggere errori che hanno comportato un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
  • 10 novembre, per presentare un nuovo 730/2020 rettificativo, nell’ipotesi di errore da parte del sostituto d’imposta, del CAF o del professionista;
  • 30 novembre, se si opta per l’utilizzo, in luogo del modello 730/2020 integrativo, il modello Redditi PF 2020, al fine di integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.

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