Spese di installazione rilevanti ai fini dell’iper ammortamento

I costi per l’acquisto e l’installazione di contatori intelligenti, in sostituzione di quelli tradizionali, sono ammessi all’agevolazione dell’iper ammortamento, fermo restando che le spese di installazione (particolarmente rilevanti) possono essere agevolate nel limite del 5% del costo dell’investimento.

È quanto emerge dal principio di diritto n. 2 dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio scorso, in cui è stata illustrata la fattispecie di una società operante nel settore della distribuzione del gas che, in attuazione di un programma nazionale di investimenti, intende sostituire i contatori tradizionali con i contatori intelligenti (smart meters).

In relazione a tale programma, si è chiesto in primo luogo se l’acquisto di tali beni rientri tra quelli agevolabili con l’iper ammortamento di cui all’allegato “A” della L. 232/2016.

L’Agenzia delle entrate, richiamando alcuni documenti del MISE, ha dato risposta affermativa in quanto riconducibili nella voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni” (punto 8 del secondo 2 gruppo di beni dell’allegato A).

Tuttavia, affinché siano agevolabili, l’Agenzia ha altresì chiarito che devono riferirsi a “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”, con la conseguente esclusione dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità.

Ma i chiarimenti più interessanti forniti dall’Agenzia delle entrate riguardano in primo luogo l’importo agevolabile, tenendo conto che tali beni necessitano di ingenti costi di installazione (superiori al 50% del costo dei beni stessi).

Sul punto, l’Agenzia ricorda che in linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell’iper ammortamento rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e che, per la concreta individuazione dei predetti oneri, occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile Oic 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.

Secondo tale principio, gli oneri accessori sono capitalizzabili ma entro il limite del “valore recuperabile” del bene, ossia il maggiore tra il “valore d’uso” (valore dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo del bene) e il “valore equo” (fair value).

Ora, tenendo conto che il costo di installazione è particolarmente rilevante rispetto al valore del bene, l’Agenzia conferma (risoluzione AdE 152/E/2017) che tali costi accessori sono rilevanti ai fini dell’iper ammortamento entro il limite massimo del 5% del costo del bene cui si riferiscono (il contatore nel caso di specie).

In caso contrario, afferma l’Agenzia, si “determinerebbe una significativa incongruità nell’utilizzo dell’incentivo, in contrasto con le sue finalità principali”.

L’altro chiarimento interessante riguarda la possibilità di dedurre per intero l’ammortamento del bene nell’esercizio, in quanto di importo non superiore ad euro 516,46 (articolo 102, comma 5, Tuir), e di conseguenza anche la maggiorazione dell’iper ammortamento.

Secondo l’Agenzia tale possibilità non sussiste poiché l’oggetto dell’investimento non è il singolo contatore, bensì l’attuazione di un piano nazionale di sostituzione dei vecchi contatori con quelli intelligenti di nuova generazione.

Pertanto, conclude l’Agenzia, il costo dei contatori sarà ammortizzato fiscalmente ai sensi dell’articolo 102, commi 1 e 2, Tuir, e la maggiorazione relativa all’iper ammortamento sarà fruita in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988 (e quindi in più esercizi).

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