Socio di controllo e regime forfettario

Il contribuente in regime forfettario che detiene il 50% di una società a responsabilità limitata con attività riconducibile a quella svolta in regime forfettario è escluso dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.

La conferma è contenuta nella risposta all’istanza di interpello 146/2019 pubblicata ieri, 20 maggio, sul sito dell’Agenzia delle entrate in cui è stato affrontato il caso di un professionista esercente l’attività di ingegnere in regime forfettario (codice Ateco 71.12.10) che nel contempo riveste la qualifica di socio al 50% in una società a responsabilità limitata esercente un’attività contraddistinta dal medesimo codice Ateco.

Gli stessi due soci sono anche amministratori e non vi sono particolari diritti connessi alle due partecipazioni; lo statuto prevede inoltre che per la maggioranza è necessario detenere più del 50% dei diritti di voto.

Si ricorda preliminarmente che, a partire dal 2019, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), costituisce causa di esclusione dal regime la detenzione di una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata (a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 Tuir) esercente un’attività economica ric0nducibile, direttamente o indirettamente, a quella svolta dal contribuente in regime forfettario (nuova lett. d, del comma 54, L. 190/2014).

In merito all’applicazione di tale causa di esclusione, la circolare 9/E/2019 ha precisato quanto segue:

  • il controllo sussiste in presenza di una delle circostanze di cui all’articolo 2359 cod. civ., ossia laddove il socio abbia il controllo di diritto (oltre 50% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria), ovvero eserciti un’influenza dominante anche tramite vincoli contrattuali. Secondo l’Agenzia l’influenza dominante si concretizza, ad esempio, in presenza di una partecipazione che consenta di esercitare il 50% dei voti in assemblea ordinaria, fermo restando che nella determinazione del “quantum” di partecipazione si deve aver riguardo anche ai voti esercitabili tramite società controllate o collegate, ovvero tramite interposta persona (intendendosi per tali i familiari di cui all’articolo 5, comma 3, Tuir);
  • la riconducibilità dell’attività svolta dalla società controllata a quella esercitata dal socio in regime forfettario si realizza qualora il codice Ateco delle due attività rientri nella medesima sezione dei codici Ateco. Tuttavia, affinché operi la causa di esclusione in parola è altresì necessario, secondo l’Agenzia, che il contribuente in regime forfettario emetta fatture nei confronti della Srl controllata e che quest’ultima deduca il relativo costo.

Nel caso affrontato nella risposta all’istanza di interpello 146/2019 il socio detiene una quota del 50% della società a responsabilità limitata, mentre il restante 50% è detenuto da altro socio estraneo dal nucleo familiare (ossia non rientrante nei familiari di cui all’articolo 5, comma 3, Tuir).

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate conferma quanto già indicato nella circolare 9/E/2019, vale a dire che, ai fini della nozione di controllo, è sufficiente anche verificare l’influenza dominante che si realizza, ad esempio, con la detenzione del 50% dei diritti di voto.

Inoltre, poiché l’attività esercitata dalla società controllata è riconducibile a quella svolta dal socio in regime forfettario (medesimo codice Ateco), si verifica anche la seconda condizione illustrata in precedenza.

Tuttavia, precisa l’Agenzia, affinché non operi la causa di esclusione (che comunque scatterebbe dal 2020) è necessario che il socio non emetta fatture alla società controllata (con deduzione del costo da parte di quest’ultimo) e che il contribuente decada dalla carica di amministratore della società.

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