Sconto in fattura: credito cedibile ai fornitori di energia

L’articolo 10 D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, ha apportato, come noto, alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus).

In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-octies agli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi descritti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

Il fornitore può, a sua volta, recuperare l’importo dello sconto concesso avvalendosi del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; in alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono state definite, in seguito, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni. In particolare, il punto 4.1 del richiamato provvedimento prevede che il fornitore possa cedere il credito d’imposta spettante “ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi”.

L’agevolazione è stata fortemente criticata dalle Pmi del settore edilizio, in quanto rivolta ad operatori del settore di dimensioni tali da poter concedere uno sconto in fattura consistente (65%, 75% o 85% a seconda dei casi) in cambio di un credito d’imposta utilizzabile in 5 anni, tagliando inevitabilmente fuori dal mercato le società più piccole.

La Legge di bilancio 2020 è intervenuta sul tema (articolo 1, comma 70, L. 160/2019) modificando ulteriormente il comma 3.1 dell’articolo 14 D.L. 63/2013 come segue: a partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.06.2015 (Allegato 1), sulle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Viene abrogata, pertanto, la possibilità di optare per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni per interventi di efficienza energetica e per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, oltre che per gli interventi di recupero edilizio che comportino un risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir (articolo 1, comma 176, L. 160/2019).

Nulla cambia, invece, sulle modalità di utilizzo del credito da parte del soggetto che esegue gli interventi agevolati. Lo sconto concesso viene rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000, e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con la risposta n. 1 del 07.01.2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti circa la cessione del credito d’imposta, rispondendo a un’istanza di interpello proposta da una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale.

Nel caso proposto, il soggetto che esegue gli interventi di riqualificazione edilizia di edifici condominiali, cessionario del credito d’imposta, vuole a sua volta cederlo all’istante, società che le fornisce energia elettrica e/o gas naturale; con l’interpello viene chiesto inoltre se tale credito possa essere utilizzato in compensazione con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

L’Agenzia delle entrate conferma l’ipotesi descritta dalla società interpellante, sia in merito alla possibilità di ricevere il credito d’imposta ceduto dalla società che effettua gli interventi di riqualificazione, sia con riferimento alla possibilità di versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato “F24 Accise“, compensandole con il credito d’imposta oggetto della cessione.

Tale risposta segnala un’importante apertura da parte dell’Amministrazione finanziaria; sembrerebbe, infatti, che il credito d’imposta in argomento possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica e/o gas naturale) senza una diretta correlazione all’intervento agevolato; tale impostazione consentirebbe una maggior fruibilità del credito d’imposta, nei limiti delle regole richiamate poste dal legislatore e delle indicazioni fornite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 660057 del 31.07.2019, paragrafo 4.1.

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