Pac: entro il 15 ottobre la domanda per il regime piccoli agricoltori

Agea, con Circolare del 2 luglio 2015 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle modalità di opzione per il regime previsto, nell’ambito dei contributi Pac, per i piccoli agricoltori, regime che si pone l’obiettivo di ridurre gli aspetti di natura burocratica connessi, ad esempio, a pratiche quali la domanda di sostegno e quelle agricole benefiche per il clima e l’ambiente. Norma interna di riferimento è il D.M. n.6513 del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 20 dicembre 2014.

La domanda, che si ricorda è facoltativa, può essere presentata, da parte dei soggetti che risultano assegnatari dei titoli in ragione della domanda unica 2015, all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso stabilite, entro il termine del 15 ottobre 2015.

In particolare, la domanda dovrà obbligatoriamente contenere il riferimento alla domanda unica presentata nel 2015 dal medesimo beneficiario e la presa atto delle condizioni previste dal regime per il quale si esercita l’opzione.

A decorrere dalle domande presentate per il 2016 saranno necessari i seguenti dati

  1. le informazioni per stabilire la conformità all’art. 64 del Regolamento (UE) n.1307/2013; 
  2. una dichiarazione di presa d’atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste dall’art. 64 del Regolamento (UE) n. 1307/2013; ovvero
  3. la richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

I pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori sono in sostituzione, nel limite massimo di 1.250 euro, dei pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l’inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo.

Ma quali sono i vantaggi effettivi dell’opzione per il regime delineato per i piccoli agricoltori?

Innanzitutto essi sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente previste dal Regolamento (UE) n. 1307/2013.

In second’ordine, nel caso in cui il soggetto non richieda altri aiuti, ai sensi dell’articolo 18 del DM n.1420 del 26 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2015, possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata. In tal caso la semplificazione è evidente, dal momento che le informazioni richieste sono quelle di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), DM 12 gennaio 2015, n. 162.

In vigenza dell’opzione, i piccoli agricoltori sono obbligati a:

  • mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lett. a) del medesimo regolamento. Si ricorda come per ettaro ammissibile, si intende alternativamente:
    • qualsiasi superficie agricola dell’azienda utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole, o
    • qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, ex Regolamento (CE) n. 1782/2003 e che rispetta ulteriori condizioni;
  • essere destinatari del pagamento per un ammontare non inferiore a 250 euro per il biennio 2015-2016 e 300 euro per il 2017. 

Ma l’opzione per il regime previsto per i piccoli agricoltori comporta che, in deroga a quanto stabilito in termini di portabilità dei titoli dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, gli stessi non sono trasferibili, salvo in ipotesi di successione effettiva o anticipata. 

In questo caso, si possono verificare varie condizioni in capo al soggetto che “subentra” nel regime, fermo restando che il soggetto, per potervi accedere, deve comunque rispettarne i requisiti richiesti.

In particolare, si potranno verificare le seguenti condizioni:

  • i titoli ereditati devono rappresentare la totalità di quelli detenuti dal disponente;
  • nel caso in cui il beneficiario  abbia già aderito al regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore, subentrare in quello ricevuto o uscire e aderire al regime di pagamento di base. Il silenzio comporta l’uscita dal regime per i piccoli agricoltori;
  • nel caso di possesso da parte del beneficiario di titoli propri in regime per i piccoli agricoltori, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto tramite successione.

Infine, la circolare Agea ricorda come, i soggetti che risultano beneficiari del regime dei piccoli agricoltori da almeno un anno, possono accedere al regime di sostegno previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che si impegnino a cedere permanentemente la totalità della propria azienda comprensiva dei diritti ad altro agricoltore.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 60 del Regolamento n.1306/2013, non si considera cessione la successione anticipata.

Il sostegno, pari al 120% del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori, è assegnato a decorrere dalla data di cessione fino al 31 dicembre 2020 o, alternativamente, calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

 

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