Obbligo tassativo di iscrizione INPS per fruire della PPC

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10542 del 28 aprile 2017 ricorda come, per evidenti motivi di equità, ai fini della fruizione dell’agevolazione cd. piccola proprietà contadina (PPC) da parte di una società (nel caso di specie una Sas), il socio o amministratore IAP, a mezzo del quale la società riveste la qualifica di società IAP, deve obbligatoriamente essere iscritto alla previdenza agricola.

I Supremi giudici evidenziano come, se così non fosse, si verrebbe a determinare un differente trattamento tra la fattispecie individuale, ove tale requisito viene espressamente previsto dall’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004, ai sensi del quale “All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore direttoe quella societaria a cui, parimenti, viene concesso l’accesso all’agevolazione in oggetto.

In particolare, tale agevolazione compete per effetto della sostanziale equiparazione delle società agricole al singolo imprenditore agricolo professionale.

Si ricorda come società agricola è quella, sia essa di persone, di capitali o cooperativa, che risponda ai requisiti richiesti dall’articolo 2, D.Lgs. 99/2004 e che quindi abbia l’indicazione di società agricola, alternativamente nella ragione sociale o nella denominazione sociale e che, inoltre, abbia quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ..

Ebbene, tali forme societarie, nel momento in cui abbiano, nella loro compagine societaria rispettivamente:

  • nel caso di società di persone almeno un socio IAP (per le Sas deve essere obbligatoriamente un accomandatario),
  • nel caso di società di capitali e cooperative almeno un amministratore IAP (il quale sia anche socio per le società cooperative),

sono equiparate allo IAP singolo e, per effetto dell’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004 si vedono “riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.

In ragione del quadro normativo così ricostruito, è di tutta evidenza, come sottolineato dalla stessa Suprema Corte, che l’iscrizione previdenziale è richiesta anche al socio o amministratore a mezzo del quale la società ottiene la qualifica IAP, infatti, “Argomentando a contrario, si verrebbe anzi a determinare una differenziazione di trattamento illogica e contrastante con la ratio legis; nel senso che le (normalmente consistenti) realtà imprenditoriali agricole costituite dalle società IAP, sarebbero ammesse alle agevolazioni diversamente dalla persona fisica IAP, quand’anche il socio che ne qualifica il connotato non sia iscritto alla gestione previdenziale separata per l’agricoltura”.

Preso atto dell’obbligo di iscrizione previdenziale alla gestione agricola per poter fruire delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta e creditizie, la domanda che bisogna porsi è, se, ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP, tale iscrizione alla gestione agricola sia obbligatoria o meno.

Il tenore letterale dell’articolo 1, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004 deporrebbe per una risposta affermativa, tuttavia, non si può non prendere in considerazione l’intercalare del precedente comma 4, ai sensi del quale è previsto che le agevolazioni sono riconosciute allo IAP se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale.

Una possibile chiave di lettura potrebbe essere quella per cui, fermo restando l’obbligo di iscrizione previdenziale per l’imprenditore, nel momento in cui essa avvenga alla gestione agricola, vengono riconosciute le agevolazioni tipiche di quel settore.

L’ipotesi di un imprenditore non iscritto alla previdenza agricola, seppur limitata, ben può manifestarsi, soprattutto nei caso in cui l’esercizio dell’attività avvenga in quei terreni ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del Regolamento 1257/1999/CE, per le quali è previsto l’abbattimento dei requisiti temporali e reddituali.

Ecco che allora, ben potrebbe verificarsi l’ipotesi di un soggetto che, ritraendo solamente il 25% del proprio reddito complessivo dall’attività agricola, opti per l’iscrizione ad altra gestione previdenziale.

Del resto, lo stesso articolo 1, D.Lgs. 99/2004, al comma 2 prevede che “Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.”.

In tal senso depongono anche i ripetuti rimandi all’iscrizione alla gestione previdenziale agricola dello IAP per poter accedere alle agevolazioni riconosciute al mondo dell’agricoltura, quali ad esempio l’esenzione Imu e, da ultimo, quella Irpef per il triennio 2017-2019.

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