Non può fruire del superbonus la riqualificazione energetica globale di un edificio

Nella risposta all’istanza di interpello n. 43, pubblicata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate, viene esaminato il caso del proprietario di un edificio unifamiliare che intenderebbe beneficiare del superbonus per gli interventi che ha pianificato di realizzare sull’immobile.

Da un lato intende procedere alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, conseguendo in questo modo un miglioramento di due classi energetiche: questo rappresenterebbe l’intervento trainante, ex comma 1 lettera c) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, richiesto dalla disciplina del superbonus e che avrebbe un limite di spesa di 30.000 €.

Come intervento trainato vorrebbe, invece, agevolare, nel limite di spesa di 90.909,09 €, la riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), contemplata dal comma 344 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006.

Il “traino” sarebbe garantito dalla previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 119, che stabilisce che la detrazione del 110% si applica “anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”, estendendo il superbonus, almeno in apparenza, a tutte le misure che rientrano nell’ambito dell’ecobonus.

La problematica verte proprio sulla possibilità di qualificare l’intervento di riqualificazione energetica globale dell’edificio come un intervento che possa beneficiare del 110%.

Il comma 344 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 fa riferimento agli interventi “di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1), annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Nella previsione normativa in questione manca quindi qualsiasi indicazione specifica sulla tipologia di intervento da realizzare, venendo “premiato” qualsiasi intervento o insieme di interventi che consenta di conseguire la maggiore efficienza energetica richiesta dalla disposizione.

Una strutturazione di questo tipo stride quindi con la logica della disciplina del superbonus, che è basata sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati.

Di conseguenza, l’Agenzia conclude che la detrazione del 110% non può essere riconosciuta in relazione alle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato, nell’accezione di cui al comma 344 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, rappresentando questo un intervento che può essere agevolato solo in modo “autonomo”, mai in combinazione con altri.

L’indicazione dell’Agenzia non sorprende.

Innanzitutto essa è in assonanza con quella già data al riguardo dal Mise in occasione del forum di Telefisco, allorquando aveva affermato che “Gli interventi previsti dall’ecobonus (legge 296/2006 e successive modificazioni e art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni) sono ammissibili come interventi trainati. Fanno eccezione gli interventi di riqualificazione energetica globale in quanto non è un intervento cumulabile con altri interventi e gli “interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda” in quanto ricompresi all’interno degli interventi previsti ai sensi del comma 345 della legge 296/2006 (interventi sull’involucro) anche senza la verifica che si abbia il miglioramento della qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015; gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche non sono ammessi tra quelli trainati come spiegato nella Faq n. 3 sul Superecobonus.”

Poi, appare coerente con la prassi della stessa Agenzia in relazione alle altre agevolazioni edilizie: come precisato anche nella circolare n. 19/E/2020, la scelta di ricorrere all’agevolazione del comma 344 impedisce contribuente di fruire per il medesimo intervento o anche per parti di esso di altre agevolazioni.

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