Media storica R&S e certificazione contabile

In un precedente contributo è stato affrontato il tema della quantificazione della media storica di raffronto su cui calcolare col metodo incrementale il credito R&S di cui al D.L. 145/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2014 e integralmente sostituito dall’articolo 1, comma 35, Legge 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

Gli adempimenti documentali che le imprese beneficiarie sono tenute a rispettare ai fini dei successivi controlli dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013 e dell’articolo 7, comma 1, D.M. 27.05.2015, consistono nella:

  • predisposizione di “apposita documentazione contabile certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010;
  • conservazione di tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza dei costi che hanno contribuito alla formazione del credito R&S, per il periodo previsto dall’articolo 43 D.P.R. 600/1973 con riferimento alla dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale si conclude l’utilizzo del credito.

Ne deriva che sia gli obblighi documentali, dettagliati per categorie di spese ammissibili all’articolo 7, comma 5, D.M. 27.05.2015, sia gli obblighi di certificazione, sussistono anche per gli investimenti pregressi inclusi nel calcolo della media, come esplicitato al paragrafo 7 della circolare AdE 5/E/2016.

La ratio legis in tal caso è quella di consentire all’agente accertatore la ricostruzione analitica delle spese che hanno contributo alla formazione del credito R&S, in considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell’incentivo.

Con specifico riferimento all’onere di certificazione della documentazione contabile, si precisa che con le modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 70, lettera f), L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), che ha sostituto integralmente il comma 11 dell’articolo 3 D.L. 145/2013 con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, il legislatore ha conferito un ruolo di primo piano all’adempimento certificativo (vedasi con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione i chiarimenti contenuti nella circolare direttoriale Mise n. 38584 del 15.02.2019):

  • generalizzando l’obbligo di certificazione della documentazione contabile anche alle imprese di grandi dimensioni soggette ex lege a revisione legale dei conti e a quelle con bilancio certificato;
  • subordinando la fruizione del credito all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

La certificazione contabile deve contenere, indipendentemente dalla forma, l’attestazione:

  • della regolarità formale della documentazione contabile (documenti e contratti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa) e della corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (scritture contabili e risultanze di bilancio);
  • dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili di R&S.

Come confermato anche dai chiarimenti resi nella circolare AdE 8/E/2019 in materia di novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019, risulta inequivocabile che l’obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio riguardi sia le spese del periodo agevolato, sia le spese sostenute nei periodi di media.

In relazione alle spese pregresse che hanno contribuito alla formazione della media del triennio, l’Agenzia delle entrate, al paragrafo 7 della circolare 5/E/2016, impone alle imprese beneficiare l’ulteriore onere di redigere e conservare un documento integrativo alla documentazione contabile certificata, ovvero il prospetto riepilogativo degli investimenti in R&S effettuati nel 2012-2014.

L’impresa beneficiaria del credito R&S è dunque tenuta a predisporre e conservare, con riferimento alla media storica:

  • “apposita documentazione contabile certificata” a supporto delle spese pregresse che rientrano nel calcolo della media, idonee a dimostrare l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute;
  • un prospetto riepilogativo, recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta”.

A differenza della documentazione contabile, che è soggetta all’adempimento certificativo, come precisato al paragrafo 4.9.4. della circolare AdE 13/E/2017, il prospetto riepilogativo non è oggetto di certificazione e deve riportare i costi sostenuti e considerati rilevanti per il calcolo dell’agevolazione ricollegati in modo esplicito e distinto a specifiche fasi delle singole attività di R&S intraprese o a singoli progetti o a programmi di R&S.

In conclusione:

Documenti relativi alle spese R&S del triennio 2012-2014 Certificazione contabile
Documentazione contabile Documenti

Contratti

Relazioni

Scritture contabili

Risultanze di bilancio

Prospetto riepilogativo Elencazione analitica dei costi R&S ricollegati in modo esplicito e distinto a:

– fasi di attività di R&S

– progetti di R&S

– programmi di R&S.

No

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