Magazzini autoportanti: iper e super ammortizzabili solo gli impianti

Con la risoluzione 62/E/2018 l’Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi dell’ambito oggettivo del super e dell’iper ammortamento. In particolare, il documento di prassi analizza l’agevolabilità degli investimenti aventi ad oggetto i cosiddetti magazzini autoportanti.

Trattasi di “strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione”.

La difficoltà operativa sorge dal fatto che tali beni sono costituiti da una componente immobiliare, suscettibile di attribuzione di rendita e censibile in catasto nelle categorie del Gruppo D, e una componente mobiliare. Come noto, però, non rientrano tra gli investimenti agevolabili ai fini del super e iper ammortamento quelli aventi ad oggetto “fabbricati e costruzioni”.

Per dirimere la questione la risoluzione si basa sul disposto di cui all’articolo 1, comma 21, L. 208/2015, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

Da ciò deriva che le componenti costituenti tali unità immobiliari possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, in due macrocategorie:

  1. il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità;
  2. le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

In pratica, ai fini della determinazione della rendita, va operata una distinzione tra ciò che è “costruzione”, e quindi deve essere incluso nella stima della rendita catastale della rendita immobiliare, e ciò che è invece “impianto”.

E tale suddivisione torna utile anche per comprendere quali siano gli elementi dell’immobile agevolabili con il super e iper ammortamento. Nello specifico, con riferimento ai magazzini autoportanti, la risoluzione in commento chiarisce che la componente immobiliare è formata dai seguenti elementi:

  • le scaffalature – caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti – poiché rappresentano elementi propri del fabbricato;
  • le opere di fondazione;
  • gli eventuali divisori verticali e orizzontali;
  • le pareti di tamponamento e coperture;
  • i sistemi antincendio nonché gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione.

Diversamente, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, eccetera) costituiscono le componenti annoverabili tra i macchinari e le attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo e come tali esclusi dalla stima catastale.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che siano agevolabili con il super e iper ammortamento solo tali seconde componenti dei magazzini autoportanti, ossia quelle impiantistiche, proprio in quanto escluse dalla determinazione della rendita catastale.

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