Le modalità di cessione della detrazione del 65% ai fornitori

Tra le principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 in materia di detrazione per risparmio energetico troviamo il comma 74 il quale prevede che:

  • per le spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2016
  • per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali

i soggetti “incapienti” di cui all’art. 11, co. 2, e all’art. 13, co. 1, lettera a), e co. 5, lettera a), del Tuir, in luogo di beneficiare della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili; la norma poi demanda la definizione delle modalità attuative ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia, provvedimento pubblicato in data 22 marzo 2016.

Si tratta di un’agevolazione rivolta ai soli contribuenti che ricadono nella cosiddetta no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir; tali soggetti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda: la legge di stabilità consente loro di cedere, sotto forma di credito, la relativa  detrazione ai fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

Secondo le disposizioni contenute nel punto 2 del provvedimento in esame la cessione del credito può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’Irpef in quanto si trovano nelle condizioni previste:

  • dall’art. 11, co. 2 del Tuir, ovverosia contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • dall’art. 13, co. 1, lettera a) del Tuir, ovverosia contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 8.000 al quale concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensioni ed assegni equiparati), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l);
  • dall’art. 13, co. 5, lettera a) del Tuir, ovverosia contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 4.800 al quale concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici al coniuge indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, o di cui agli artt. 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) del Tuir.

Tali condizioni di “incapienza” devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese per gli interventi agevolabili; quindi per le spese sostenute nel 2016 deve essere verificata la condizione di incapienza sulla base delle risultanze reddituali del 2015.

Il credito cedibile, la cui cessione può avvenire esclusivamente nei confronti dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica le cui spese danno diritto alla detrazione, è pari al 65% delle spese a carico del condòmino a lui attribuite sulla base alla tabella millesimale di ripartizione.

La parte di spesa non ceduta sotto forma di credito dal condomìnio deve essere pagata mediante il bonifico bancario o postale previsto dalle norme di riferimento, mentre viene specificato che la cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

È prevista una particolare procedura al fine di formalizzare l’operazione; in particolare:

  • i condòmini “incapienti” che intendono cedere il credito devono manifestare la propria volontà attraverso:
    • una delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
    • una specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, devono comunicare in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.

Il condomìnio poi è tenuto a trasmettere un’apposita comunicazione telematica (da effettuarsi utilizzando i servizi Entratel o Fisconline) all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2017, direttamente o tramite un intermediario abilitato, per comunicare:

  • il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
  • l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
  • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condomìnio è tenuto poi a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore a questo punto potrà fruire del credito ceduto in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017 esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentarsi tramite servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e con codice tributo che sarà essere appositamente istituito.

 

 

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