Le modalità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 100372 pubblicato lo scorso 18 aprile, emanato ai sensi dell’articolo 14, comma 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013, sono state stabilite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

È previsto infatti che:

  • i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono “incapienti”, perché possessori di redditi esclusi da imposizione Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita da detrazioni (articolo 11, comma 2, articolo 13, comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) Tuir), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione), con facoltà di successiva cessione;
  • tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione, diversi  da quelli di cui al punto precedente (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati (anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione), esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La cessione non può avvenire nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta, esso è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori; in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.

La cessione dovrà essere comunicata all’Agenzia tramite le funzionalità messe a disposizione dalla stessa nell’area riservata del sito internet, comunicando la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

I contribuenti “incapienti”, dovranno dichiarare, inoltre, che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle relative condizioni.

In alternativa, la comunicazione potrà essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al Provvedimento, contenente le medesime informazioni, anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.

È importante sottolineare che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

L’Agenzia delle entrate rende poi visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare in compensazione, ripartendolo in dieci quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque solo a seguito dell’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il relativo modello F24 utilizzato per la compensazione può essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.

La comunicazione deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa.

Per le spese sostenute nel 2018, la stessa andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019 ed il relativo credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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