Le modalità di accesso al nuovo fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà

Il decreto direttoriale del 3 settembre 2021 ha fornito chiarimenti circa le modalità di accesso al fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria, istituito dall’articolo 37, comma 1, D.L. 41/221.

L’istanza di accesso al fondo può essere presentata, dal 20 settembre 2021 al 2 novembre 2021, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it.

Il fondo è rivolto alle grandi imprese che operano in Italia, in qualsiasi settore economico ad esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Per identificare le “grandi imprese” l’articolo 1 del decreto direttoriale richiama la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il decreto del Ministro delle attività produttive 18.04.2005.

In sintesi, il fondo è fruibile da aziende con almeno 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

In particolare, il fondo è rivolto alle aziende che, alla data di presentazione della relativa domanda di accesso:

  1. versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  2. non si trovavano già in situazione di difficoltà;
  3. presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività.

Invitalia, qualora nel corso di svolgimento dell’attività di valutazione ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’impresa proponente, può richiederli una sola volta mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

A tal proposito, il decreto direttoriale pone particolare attenzione ai documenti utili a comprendere se i flussi di cassa prospettici saranno sufficienti a far fronte, con regolarità, alle obbligazioni pianificate nonché al rimborso del finanziamento.

Fattibilità e credibilità del piano aziendale verranno quindi valutate anche con riferimento alle capacità e alle competenze dell’impresa di perseguire, nel medio termine, la continuità aziendale e il ripristino della redditività aziendale.

Questo aspetto risulta particolarmente interessante in quanto, indirettamente, il legislatore sembra richiamare l’attenzione sulla solidità dei processi decisionali ovvero sui principi di corretta amministrazione (ex articolo 12 CCI) e adeguatezza degli assetti organizzativi (articolo 2086 cod. civ.), primi reali strumenti di allerta della situazione di crisi.

L’impresa dovrà poi impegnarsi a destinare il finanziamento esclusivamente al sostenimento di costi per il personale, investimenti o capitale circolante, negli stabilimenti produttivi e nelle attività imprenditoriali oggetto del piano aziendale, localizzati in Italia.

Il finanziamento sarà di durata massima pari a cinque anni e di importo complessivo concesso non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale annua per il 2019 oppure al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa, sempre per l’anno 2019.

In ogni caso, il finanziamento non può eccedere l’importo di 30 milioni di euro, incrementabile qualora al piano aziendale partecipino la Regione o altri enti e amministrazioni pubbliche.

Il contratto di finanziamento tra l’impresa e Invitalia deve essere restituito secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, aventi scadenza al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno a decorrere dai dodici mesi successivi alla data della prima erogazione del finanziamento stesso all’impresa.

Il contratto potrà essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e il tasso di interesse applicato non potrà essere inferiore allo 0,10%.

È prevista la revoca, totale o parziale del finanziamento in determinati casi quali il cambio di controllo, la messa in liquidazione o cessazione, anche parziale, dell’attività ovvero la presentazione nei confronti della impresa di un’istanza volta a far dichiarare l’apertura di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale non prevista nel piano aziendale.

Infine, pare utile rilevare che l’articolo 6 del decreto direttoriale, pur ponendo alcuni limiti, ammette la cumulabilità del fondo con gli aiuti concessi per finanziamenti diversi, a condizione che l’importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), D.M. 05.07.2021.

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