Le erogazioni liberali per l’emergenza Covid-19 e i recenti chiarimenti dell’Agenzia

Come noto l’articolo 66 D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” contiene alcuni incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, distinguendo in particolare le erogazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali rispetto a quelle effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa. Sul tema alcuni chiarimenti sono arrivati poi dalla circolare 8/E/2020 dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 1 dell’articolo 66 prevede, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% per:

  • le erogazioni liberali in denaro e in natura;
  • effettuate nell’anno 2020;
  • in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
  • finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore ad euro 30.000.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020, sono invece integralmente deducibili: ciò si desume dal richiamo contenuto dal comma 2 dell’ articolo 66 all’articolo 27 L. 133/1999, il quale, al comma 1 prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

In caso di erogazioni in natura, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e sono pertanto esclusi da tassazione.

A fini Irap, poi, tali erogazioni sono deducibili integralmente nell’ esercizio in cui sono effettuate.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari della nuova deduzione, l’articolo 66, comma 2, fa riferimento genericamente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa: possono pertanto beneficiare della deduzione  sia i soggetti Irpef, quali imprese individuali e società di persone, sia i soggetti Ires, quali società di capitali, enti non commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

In relazione ai soggetti destinatari, a differenza di quanto previsto per le erogazione effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, la norma non prevede a quali soggetti debbano essere destinate le erogazioni: dato che la stessa Relazione illustrativa al Decreto stabilisce che il “comma 2 persegue le medesime finalità previste al comma 1” si ritiene che i destinatari debbano essere gli stessi soggetti (Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro).

La norma si prefigge lo scopo di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza da Covid 19, mediante:

  • la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
  • la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

La deduzione in esame è collegata esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato: come chiarito nella circolare 8/E/2020 l’agevolazione, non essendo parametrata al reddito realizzato spetta quindi anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in esame.

In relazione poi al trattamento da riservare a fini Iva alle liberalità in natura la circolare 8/E/2020 ha chiarito che la cessione gratuita non è gravata da Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazione solo al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 6, comma 15, L. 133/1999, il quale ha un ambito applicativo circoscritto sia in termini soggettivi che oggettivi.

A prescindere dal mancato rinvio dell’articolo 66 D.L. 18/2020 all’articolo 6 L. 133/1999, l’Agenzia chiarisce che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid -19 siano applicabili le previsioni dell’articolo 6  citato esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle condizioni in esso previste. Ai sensi del citato articolo 6 “i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purchè  siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonchè altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchè per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del D.p.r. 633/1972, agli enti pubblici nonchè agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Infine anche le donazioni alimentari rientrano nel campo applicativo della norma: poiché la finalità dell’intera disciplina agevolativa di cui all’articolo 66 D.L. 18/2020 è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica, nell’ambito oggettivo di tale disposizione rientrano anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare a condizione che:

  • i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’articolo 66;
  • avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 L. 133/1999, ovvero direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.

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