L’ACE dei soggetti Irpef che erano in semplificata

Il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia con specifico riferimento alle imprese Irpef, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole di calcolo della base ACE per le imprese che nel 2010 adottavano la contabilità semplificata.

In materia ACE, la novità più significativa apportata dalla L. 232/2016 riguarda l’equiparazione, a decorrere dal 2016, delle regole di calcolo dell’agevolazione per le imprese Irpef a quelle previste per le società di capitali.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria – precisa la norma – rileva, come incremento di capitale proprio (ai fini della determinazione del “rendimento nozionale”), la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010.

Sul punto, l’articolo 8, comma 2 del D.M. 03/08/2017 dispone che per detti soggetti la base ACE è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi:

  • differenza “positiva” tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010 (incluso l’utile); l’articolo 8, comma 3 del D.M. 3/08/2017 precisa che il patrimonio netto risultante da detta differenza “include l’utile d’esercizio”;
  • gli elementi positivi (incrementi) e negativi (decrementi) rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015” (ossia, dal 2016).

Qualora non sia possibile calcolare la “differenza” fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010 in quanto l’impresa era in regime di contabilità semplificata nel 2010 (e, eventualmente, anche in taluni degli anni successivi del quinquennio 2011-2015), l’articolo 8, comma 4 del D.M. 03/08/2017 precisa che, in luogo della predetta differenza, l’impresa, ai fini della base ACE, deve determinare la differenza “positiva” tra:

  • il patrimonio netto dell’ultimo esercizio del quinquennio (2011 – 2015) in cui l’impresa ha operato in contabilità ordinaria
  • ed il valore del patrimonio netto desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione (nel quinquennio) del regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri di cui al P.R. 689/1974.

In sostanza – precisa la relazione al D.M. 03/08/2017 “in considerazione della finalità di considerare agevolabile l’incremento di patrimonio netto registrato nei periodi di vigenza della disciplina ACE, si dà rilevanza all’incremento che lo stesso ha avuto nel quinquennio 2011-2015 determinabile nei periodi d’imposta in cui il soggetto era in regime di contabilità ordinaria”. Ne consegue che:

  • se nel 2010 il soggetto era in contabilità “ordinaria” il patrimonio netto di quell’anno costituisce sempre il “sottraendo” della differenza;
  • se nel 2010 il soggetto era in contabilità “semplificata” il sottraendo della differenza è rappresentato dal patrimonio netto desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta di prima applicazione (nel quinquennio) del regime di contabilità ordinaria. In tal modo si rende rilevante anche l’incremento di patrimonio netto per quell’anno;
  • il minuendo della differenza è sempre rappresentato dal patrimonio netto al 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio 2011-2015 in contabilità ordinaria.

Così, ad esempio – spiega la relazione al D.M. 03/08/2017la base ACE del quinquennio 2011-2015 è determinabile anche da:

a)

un soggetto che è stato in contabilità ordinaria in un solo anno, come “differenza” tra il patrimonio netto al 31/12 di quell’anno ed il patrimonio netto all’inizio dello stesso anno;

b)

un soggetto che è stato in contabilità ordinaria solo nel 2014 e nel 2011 come “differenza” tra il patrimonio netto al 31/12/2014 ed il patrimonio netto all’inizio del 2011. In tal caso, i periodi in contabilità semplificata del 2012 e 2013 non influenzano il calcolo della base ACE; tuttavia, eventuali “variazioni” di patrimonio netto producono effetti su tale calcolo.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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