Il ruolo cruciale del revisore nel riconoscimento di benefici fiscali

La certificazione contabile del revisore è sempre più condizione necessaria per accedere ai crediti d’imposta su diversi incentivi (ZES, ZLS, Transizione 4.0 e 5.0, R&S, Design). In molti casi è prevista una premialità fino a 5.000 euro per le imprese non soggette a revisione. Restano tuttavia alcune incertezze applicative, come per l’iperammortamento 2026-2028.

Nel panorama degli incentivi fiscali, il ruolo del revisore, quale terzo garante dell’effettivo sostenimento dei costi e della loro corrispondenza alla documentazione contabile, è sempre più cruciale per il riconoscimento dei benefici.

La certificazione contabile, infatti, garantisce che gli investimenti agevolati rispettino i criteri stabiliti e siano conformi alle normative vigenti.

Talvolta, l’onere a carico di quelle imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti è compensato, in tutto o in parte, dal riconoscimento di una premialità sulla misura.

I principali crediti d’imposta in relazione ai quali attualmente, anche alla luce della Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026), il Legislatore prevede l’obbligo di certificazione delle spese ammissibili sono i seguenti:

Per quanto concerne i crediti ZES unica e ZES agricoltura, l’obbligo di certificazione è sancito dai rispettivi decreti attuativi (art. 7, comma 14, D.M. 17 maggio 2024, e art. 5, comma 11, D.M. 18 settembre 2024).

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha sviluppato lo strumento operativo “Certificazione del prospetto ZES”, che contempla la lettera di incarico, la check list con i principali controlli consigliati, la lettera di attestazione e la relazione di certificazione (https://commercialisti.it/documenti-studio/certificazione-del-prospetto-zes/).

Anche il decreto attuativo del credito ZLS, all’art. 7, comma 14, D.M. 30 agosto 2024, prevede che “Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

In tema di documentazione idonea del nuovo credito d’imposta Transizione 4.0, per imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, introdotto dalla Legge di bilancio 2026, il Legislatore ha previsto, a compensazione dell’onere di certificazione per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, un bonus fino a 5.000 euro in aumento del credito d’imposta.

Al credito d’imposta Transizione 5.0 introdotto dalla Legge di bilancio 2026, a valere sugli investimenti 2025 effettuati dalle imprese energivore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024, e del D.M. 24 luglio 2024: in particolare obbligo di certificazione contabile per tutte le imprese e premialità fino a 5.000 euro per quelle prive di obbligo di revisione.

Il riconoscimento dei crediti Ricerca e Sviluppo e Design e ideazione estetica è anch’esso subordinato all’acquisizione della certificazione contabile; per le imprese non obbligate alla revisione ex lege, è prevista l’ammissibilità del costo sostenuto fino a 5.000 euro, a diretto incremento del credito d’imposta.

Per quanto concerne il nuovo iperammortamento 2026/2028 (art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025), il Legislatore prevede genericamente “apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili”, demandando ad apposito decreto interministeriale la definizione delle specifiche modalità attuative.

Il decreto in bozza, trasmesso dal MIMIT al MEF il 5 gennaio 2026, contempla un iter di accesso alla misura simile, per quanto compatibile, a quello del credito d’imposta Transizione 5.0.

In particolare, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.lgs. n. 39/2010, dotato di idonee coperture assicurative.

Manca, tuttavia, nell’attuale bozza di decreto attuativo, il riconoscimento fra le spese ammissibili degli oneri di certificazione sostenuti dalle imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.

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