Il nuovo credito d’imposta R&S – I° parte

La Legge di Bilancio 2020 ha decretato la cessazione anticipata della previgente disciplina del credito d’imposta R&S, di cui all’articolo 3 D.L. 145/2013, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un anno prima della scadenza fissata ex lege.

Con l’articolo 1, commi 198209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) è stata interamente riformata la disciplina del credito d’imposta per attività di R&S, con ambito applicativo temporale limitato, per la generalità delle imprese, al 2020.

Il nuovo credito d’imposta si caratterizza da un lato per l’estensione dell’incentivo ad altre attività innovative diverse dalla R&S, dall’altro lato per una sostanziale modifica della modalità di quantificazione del credito e dell’individuazione delle spese ammissibili.

Nell’attuale quadro normativo si delinea un unico credito d’imposta in R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative, diversamente modulato per intensità e massimali di spesa in funzione delle seguenti tre categorie di attività ammissibili:

  • R&S, secondo i medesimi criteri di classificazione della disciplina previgente dell’articolo 3 D.L. 145/2013;
  • innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • design e ideazione estetica, limitatamente ai settori del Made in Italy (tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica) e altri ulteriori settori da identificarsi con M. di imminente emanazione.

L’articolo 1, comma 200, L. 160/2019 contiene la disciplina del nuovo credito d’imposta in caso di attività di R&S in ambito scientifico o tecnologico, a cui corrisponde un credito d’imposta in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro di spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta 2020.

Rispetto alla normativa previgente, in relazione alla quale il corretto inquadramento delle attività svolte dall’impresa fra quelle di R&S generava non poche difficoltà, nella disciplina attuale è prevista l’emanazione entro la fine del mese di Febbraio di un decreto ministeriale del Mise contenente i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di R&S, in conformità coi principi utilizzati in ambito Ocse nel c.d. Manuale di Frascati.Rientrano nella R&S ammissibile al nuovo credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, avendo riguardo ai criteri di classificazione contenuti nell’OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (c.d. Manuale di Frascati dell’Ocse).

Per quanto concerne la quantificazione del credito d’imposta, la riforma ha segnato l’evoluzione da un metodo di calcolo c.d. incrementale, che agevolava la spesa differenziale in investimenti ammissibili rispetto alla spesa media del triennio 2012-2014, ad un metodo c.d. volumetrico, che premia le spese rientranti nelle nuove categorie di investimenti ammissibili in valore assoluto, a nulla rilevando gli investimenti effettuati dall’impresa nel passato.

Si assiste, nella nuova disciplina del credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica e altre attività innovative ad una ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con maggiorazioni per spese particolarmente qualificate in costanza di aliquota di credito d’imposta e con inediti massimali per le spese diverse dal personale e dai contratti di ricerca.

Per una dettagliata analisi delle categorie di investimenti ammissibili al credito d’imposta R&S si rinvia al successivo contributo.

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