Il concetto di “residenza della famiglia”

La Commissione tributaria regionale della Toscana ha chiarito, con la sentenza n. 777/9/16 dello scorso 28 aprile, il concetto di “residenza”, ai fini della spettanza dell’agevolazione “prima casa”.

Nel caso di specie l’errore commesso dal contribuente era stato quello di acquistare un immobile, insieme alla moglie, con l’agevolazione “prima casa”, senza però trasferire la residenza entro i previsti 18 mesi dalla data della compravendita.

Di conseguenza l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a revocare i benefici “prima casa” di cui al D.P.R. 131/1986.

Successivamente il contribuente aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca, e i conseguenti avvisi di liquidazione, lamentando che il termine di 18 mesi, previsto dalla legge per il trasferimento della residenza, fosse meramente ordinatorio e sottolineando che la famiglia aveva trasferito la residenza nel pieno rispetto dei termini.

La CTP di Firenze aveva respinto i ricorsi ritenendo che il dato anagrafico fosse requisito costitutivo ed indispensabile per la fruizione dei benefici di legge, non avendo alcuna rilevanza il fatto che l’altro coniuge, in comunione legale, e la figlia avessero variato la residenza in ottemperanza dei termini previsti.

In pratica, a nulla valeva, secondo la CTP, la tesi del contribuente secondo la quale l’acquisto in regime di comunione legale dei beni fosse in grado di sanare la posizione, in quanto non vi è un unitario concetto di residenza della famiglia che prevale su quello di residenza dei singoli coniugi.

Il ricorrente impugnava la sentenza sfavorevole richiamando in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 2109/2009, n. 14237/2000 e n. 16355/2013), che ha affermato la necessità di un’interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia.

Di conseguenza, secondo il contribuente, la coabitazione con il coniuge sarebbe elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini dell’agevolazione.

Il giudice di secondo grado è d’accordo con l’Agenzia delle entrate in ordine al fatto che il termine di 18 mesi sia perentorio.

Tuttavia, la CTR ritiene comunque rispettato il termine quando, come nel caso di specie, uno solo dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia tempestivamente trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato e dove coabiti anche l’altro coniuge.

Tale conclusione, sottolinea la giurisprudenza di merito di secondo grado, deriva da un’applicazione della norma che tiene conto, come esaminato dal contribuente, dei principi del diritto di famiglia, che considerano la residenza della famiglia rilevante rispetto alla residenza dei singoli coniugi.

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