precedente intervento ci siamo interessati degli strumenti introdotti dal Legislatore con il
Decreto Crescita per quanto riguarda l’incremento occupazionale nel settore agricolo (dato che, stando alle notizie di questi giorni è già di per sé di segno positivo e quindi in controtendenza rispetto all’andamento generale).
interventi tesi a
incentivare l’
imprenditoria stessa, con un occhio di riguardo ai
giovani, sia quali soggetti portatori di nuove iniziative imprenditoriali, che veicolo per il ricambio generazionale.
comma 1-quinquies dell’
articolo 16 Tuir, concede ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola di
età inferiore ai
35 anni, una
detrazione, nella misura del
19%, delle
spese sostenute per i
canoni di
affitto dei terreni agricoli, nel
limite di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.
proprietà dei
genitori e che il contratto di locazione deve avere la forma scritta.
soggiace alla regola
de minimis, come di recente riscritta a mezzo del regolamento Ue 1408/2013.
a decorrere dal periodo d’imposta
2014, tuttavia,
ai fini del calcolo dell’
acconto dovuto per detto periodo di imposta,
non
se ne deve tenere conto.
incentivare il
ricambio
generazionale del settore e
migliorare l’
accesso al
credito, sempre avendo un occhio di riguardo ai giovani,
ratio, tra l’altro, del D.Lgs. 185/2000, decreto il cui capo III del titolo I viene integralmente sostituito a mezzo dell’articolo 7-
bis del Decreto Crescita.
concessione di
mutui
agevolati, a un
tasso pari a
zero, della durata massima di
10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
limite
massimo di aiuto erogabile in quelli previsti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rimandando ad
altro intervento, si ricorda come, ai sensi del Regolamento 1408/2013 la misura massima è individuata in
euro 15.000 nell’arco di
3 esercizi finanziari.
soggetti che possono fruire di tale erogazione agevolata dei mutui, essi, ai sensi dell’articolo 10
–bis consistono nelle
imprese, in
qualunque
forma costituite, che:
- subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, che esercita in via esclusiva l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 codice civile da almeno un biennio, prendendo quale dies a quo per il calcolo, la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
imprese devono nello specifico rispettare i seguenti requisiti:
- devono essere state costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- devono esercitare in via esclusiva l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 codice civile;
- devono essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Nel caso il soggetto istante sia una società, la maggioranza dei soci e delle quote di partecipazione, deve essere rappresentata da giovani imprenditori sempre di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
decreto di
futura
emanazione, saranno individuati
criteri e
modalità di fruizione.
