Fondo perduto: accredito o credito d’imposta?

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (articolo 1 D.L. 41/2021) presenta molte similitudini con i suoi predecessori, ma è altresì caratterizzato da alcune novità.

Una di queste è certamente la modalità con la quale può essere beneficiato: accanto alla “classica” erogazione con accredito sul conto corrente del contribuente richiedente, è prevista la possibilità di utilizzo quale credito d’imposta.

E’ lecito attendersi che questa forma non sarà particolarmente gettonata dai contribuenti (un credito d’imposta da spendere in compensazione non può certo competere con l’irresistibile fascino di un accredito sul conto corrente), ma, in alcuni casi (va detto, non frequentissimi) potrebbe essere più funzionale; tenendo comunque conto che l’erogazione delle somme richiede ineludibili tempi tecnici (le promesse sono per un accredito in tempi rapidissimi, ma l’esperienza del precedente contributo, per taluni, fa temere tempi non trascurabili), quando il contribuente ha debiti tributari o contributivi da adempiere con scadenze prossime, il credito d’imposta risulterebbe essere una soluzione più funzionale sotto il profilo finanziario.

In caso contrario, evidentemente, sarà preferibile l’accredito sul conto corrente.

 

La fruizione del beneficio

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019: a tale differenza deve essere applicata una percentuale tanto più elevata quanto minore è l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (dal 60% al 20% del decremento della media mensile).

Tale contributo viene richiesto tramite l’invio di una istanza che, come noto, può essere presentata a partire da ieri (30 marzo) fino al prossimo 28 maggio.

Il soggetto richiedente deve esprimere nell’istanza una scelta (a tal fine occorre barrare una delle due caselle alternative nella sezione “modalità di fruizione del contributo”): di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate eroga il contributo spettante alternativamente mediante accredito sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente, ovvero mediante attribuzione di credito d’imposta.

In caso di scelta per il credito d’imposta, nell’istanza non va indicato l’Iban del contribuente.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, per il pagamento di imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Si tratta di un credito utilizzabile senza i limiti propri che interessano le compensazioni:

Va rammentato, comunque, che tale scelta:

  • deve interessare l’intero importo del contributo spettante (che quindi non può essere frazionato nelle due parti);
  • è irrevocabile, almeno sino al momento in cui il credito viene evidenziato nel portale fatture e corrispettivi, comunque entro il 28 maggio 2021, data oltre la quale non sono accettate istanze, se non di revoca; successivamente a tale momento, infatti, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

L’utilizzo in compensazione non è possibile al momento della presentazione dell’istanza, ma occorre attendere la comunicazione di riconoscimento del contributo; il contribuente può verificare l’ammontare del contributo spettante nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In caso di opzione per il credito d’imposta, l’importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti Iva/ Agevolazioni utilizzabili”.

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