Definizione Pvc: pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate

È stata pubblicata nella giornata di ieri, 9 aprile, la circolare 7/E/2019, con la quale sono stati forniti importanti chiarimenti con riferimento alla definizione agevolata dei Pvc, soprattutto per quanto riguarda gli adempimenti richiesti ai contribuenti per accedere alla procedura in esame.

Come noto, infatti, i contribuenti che vogliono beneficiare del totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi devono regolarizzare la totalità delle violazioni constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale di constatazione presentando un’apposita dichiarazione integrativa e versando gli importi dovuti (o la prima rata) entro il prossimo 31 maggio.

Con riferimento soprattutto alle modalità di presentazione della suddetta dichiarazione integrativa il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23.01.2019, intervenuto per dettare le disposizioni di attuazione, aveva generato non poca confusione.

Nel richiamato provvedimento veniva infatti previsto che nella dichiarazione da presentare per accedere al beneficio in esame “sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale. Tale modalità di compilazione della dichiarazione vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione”.

Tale statuizione aveva sollevato perplessità, posto che l’indicazione dei soli maggiori imponibili accertati avrebbe comportato innegabili difficoltà nella determinazione dell’imposta dovuta: si pensi, a mero titolo di esempio, alla progressività che caratterizza l’Irpef e agli effetti distorsivi che sarebbero sorti a seguito della sola indicazione dei maggiori importi accertati.

Sul punto è quindi intervenuta la circolare in commento, precisando che “il contribuente, sulla base delle ordinarie modalità di compilazione della dichiarazione, deve riportare nuovamente nella stessa i valori e gli elementi indicati nella dichiarazione originariamente presentata e procedere all’integrazione e rettifica degli stessi con l’indicazione degli elementi e valori strettamente attinenti alle violazioni constatate oggetto di regolarizzazione”.

In altre parole, nella dichiarazione presentata ai fini della definizione agevolata non è possibile riportare eventuali ulteriori elementi (a sfavore o a favore) diversi dai maggiori imponibili conseguenti alle violazioni contestate con il processo verbale oggetto di definizione.

In questo modo, pertanto, la definizione agevolata potrebbe incidere anche sulle detrazioni di imposta o sulle deduzioni dal reddito, le quali potrebbero essere automaticamente ricalcolate a fronte dei maggiori imponibili dichiarati: presentando la dichiarazione integrativa, quindi, è come se il contribuente “ripristinasse” la situazione che si sarebbe verificata se avesse dichiarato, sin da subito, tutti i maggiori imponibili oggetto di definizione agevolata.

Si ricorda, da ultimo, che, al sol fine di identificare la dichiarazione con cui il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi dell’istituto in esame, nel provvedimento è stato chiarito (e nella circolare è stato ribadito) che la dichiarazione deve essere inviata barrando nel frontespizio della dichiarazione la casella “correttiva nei termini”, anche nel caso di dichiarazione originariamente omessa.

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