Le Entrate rispondono ai quesiti in materia di avvisi bonari

Nel corso della giornata di ieri si è tenuto il consueto appuntamento annuale con Telefisco.

Si riepilogano, nei prospetti che seguono, alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate ritenuti più rilevanti.

Rottamazione quater
Se i debitori non riusciranno a pagare le rate della rottamazione quater, incorrendo quindi nella decadenza, non è previsto il divieto di richiedere una nuova rateazione “ordinaria” per le somme residue.

 

Definizione avvisi bonari
Ribadendo quanto già espresso con la circolare 1/E/2023 viene precisato che, per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, per non incorrere nella decadenza, entro la scadenza della rata successiva).
Viene analizzato il caso di un contribuente che, nell’ambito di una rateazione degli avvisi bonari ha versato, entro la scadenza del 31.12.2022 soltanto la quota di rata imputabile all’imposta.
In tal caso l’Agenzia delle entrate chiarisce che la sanzione relativa alla suddetta rata non può essere rideterminata, dovendo essere versata in misura piena entro la rata successiva.
Il chiarimento, di per sé non particolarmente rilevante, assume invece importanza in considerazione della citata scadenza del 31 dicembre 2022; dubbi sussistevano infatti sulla possibilità di rideterminare anche le sanzioni relative a questa rata, considerato che la sua scadenza slittava al 2 gennaio, essendo il 31 sabato.
Se il contribuente è già decaduto dalla rateazione alla data del 1° gennaio 2023 non può beneficiare della definizione degli avvisi bonari.
Continuano ad operare i benefici previsti dalla definizione degli avvisi bonari anche nel caso di lieve inadempimento ai sensi dell’articolo 15-ter D.P.R. 602/1973 (quindi anche nel caso di lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva)

 

Detrazioni edilizie
Nell’ambito di uno stesso intervento di ristrutturazione edilizia il contribuente potrebbe portare in detrazione gli importi fatturati da un fornitore; cedere i crediti indicati in alcune fatture e beneficiare dello sconto su altre.
Quindi, ad esempio, nell’ambito dello stesso intervento, sulla fattura del muratore potrebbe essere applicato lo sconto, l’importo della somma pagata all’elettricista potrebbe essere portata in detrazione e le somme pagate al falegname potrebbero essere oggetto di cessione del credito.
Nell’ambito di un “mini-condominio” i due proprietari delle due unità immobiliari possono decidere di pagare ciascuno la propria quota dei lavori, senza accentrare tutti gli adempimenti su un unico soggetto e questo non comporta l’inapplicabilità della disciplina prevista per i condomini.
Se si decidesse di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
–  la comunicazione per le spese relative agli interventi sulle parti comuni deve essere necessariamente unica (quindi uno dei due condòmini dovrà essere nominato quale incaricato della compilazione);
–  le comunicazioni relative invece agli interventi trainati sulle unità immobiliari dovranno essere presentate dai singoli condòmini ed essere invece singole per ciascuna unità e per ciascun intervento.
È possibile beneficiare della detrazione del 50% in caso di installazione degli impianti fotovoltaici anche se l’impianto, seppur a servizio dell’abitazione, è installato su un adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare.

 

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