Definizione agevolata liti pendenti: come aderire

La Manovra correttiva ha recentemente introdotto la possibilità di definire in via agevolata i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate ancora in essere al 24/04/2017.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle modalità operative di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti.

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l’articolo 11 D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), il quale introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:

  • attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.

La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017, per le quali il contribuente si sia costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016.

Per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare – entro il 30 settembre 2017 – una specifica domanda (distintamente per ciascuna procedura oggetto di definizione agevolata) esente dall’imposta di bollo, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché non inferiori a euro 2.000, in un massimo di 3 rate, secondo le seguenti scadenze e percentuali:

RATA

SCADENZA

IMPORTO

1a rata entro il 30 settembre 2017 40% del totale delle somme dovute (o l’intero importo)
2a rata entro il 30 novembre 2017 40% del totale delle somme dovute
3 a rata entro il 30 giugno 2018 residuo 20% del totale delle somme dovute.

Si ricorda che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle.

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Infine, appare utile sottolineare che il perfezionamento della definizione avviene con l’effettivo pagamento degli importi dovuti e solo in assenza di questi ultimi, con la presentazione della domanda.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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