Dal 21 dicembre la richiesta di agevolazione per le ZFU dell’Emilia

Il Mise, con la circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla modalità e ai termini che debbono essere rispettati per la presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni previste per le microimprese ubicate nella ZFU, relativa ai territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 2014 e dai sismi del 2012, istituita con l’articolo 12, D.L. 78/2015.

Si ricorda come beneficiari delle agevolazioni siano le microimprese da intendersi come quelle che, secondo i parametri individuati dalla normativa comunitaria, hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro. Tali parametri, per il solo esercizio 2014, sono ridotti rispettivamente a un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5.

Tali microimprese devono avere, alla data di presentazione dell’istanza, la sede principale o un’unità locale, ubicata all’interno della ZFU e devono esercitare un’attività ricompresa tra quelle individuate nei codici ATECO 2007 rientranti nelle seguenti “divisioni”: 45, 47, 55, 56, 79 ,93, 95 e 96.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte sui redditi, Irap e Imu con alcune limitazioni, prima fra tutte la copertura messa a disposizione pari a complessivi 39.200.000 euro, equamente suddivisi per i periodi di imposta 2015 e 2016, anni di vigenza delle agevolazioni.

Nel dettaglio, in riferimento all’imposizione diretta, il tetto massimo di agevolazione viene individuato in 100.000 euro annui di reddito prodotto all’interno della ZFU (da qui, nel caso di esercizio congiunto di attività all’interno del perimetro e all’esterno di procedere alla tenuta di una contabilità separata), fatto salvo quanto previsto in termini di maggiorazioni (5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa).

Tale importo viene determinato al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 Tuir, nonché delle sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 sempre Tuir.

In riferimento all’esenzione Irap, essa è individuata nel limite di una produzione netta di 300.000 euro, per la cui determinazione, anche in questo caso non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, mentre vi concorrono gli eventuali componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2015, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis D.Lgs.  446/1997.

Infine, in riferimento all’Imu, l’esenzione compete ai soli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività; lo sconto dall’imposta municipale è riconosciuto per ciascuno dei due periodi d’imposta ammessi.

Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite procedura informatica, a decorrere dalle ore 12:00 del 21 dicembre 2015 e sino alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.

A differenza di altre agevolazioni, nel caso in esame, l’ordine temporale di presentazione delle istanze non comporta prerogative, in quanto, come precisato nella circolare del Mise, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

In ragione di quanto detto, l’importo dell’agevolazione riconosciuto viene determinato ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili, tra tutte le imprese ammissibili.

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, con il modello di pagamento F24.

È data facoltà, per permettere la fruizione dell’esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società “trasparenti”, nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari, di indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza.

 

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