Credito ricerca e sviluppo: obbligatorio il preventivo parere da parte del MISE

L’Agenzia delle Entrate, negli ultimi anni, sta svolgendo numerosi controlli volti ad accertare la legittimità del credito ricerca e sviluppo da parte delle società ai sensi del D.L. 145/2013.

Nella maggior parte dei casi si sta assistendo a contestazioni relative all’effettiva natura dell’attività svolta dall’impresa e all’eventualità che la stessa possa rientrare nel novero delle c.d. “attività agevolate” dalla citata disciplina.

Come noto, infatti, un’attività, per poter beneficiare del credito ricerca e sviluppo, deve presentare le caratteristiche della “ricerca fondamentale”, della “ricerca industriale” ovvero dello “sviluppo sperimentale”. Caratteristiche dettagliatamente descritte nella Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C/198/01 relativa alla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

La verifica circa la sussistenza di tali caratteristiche richiede molto spesso valutazioni complesse e di carattere squisitamente tecnico-scientifico. Non sono infrequenti, infatti, i casi in cui una medesima fattispecie registri una diversità di vedute in termini di qualificazione dell’attività svolta dall’impresa.

Per effettuare la citata verifica è necessario essere in possesso di specifiche competenze tecniche, spesso estranee sia all’Amministrazione finanziaria che all’impresa beneficiaria del credito. È per questa ragione che, in fase di controllo, l’Agenzia delle Entrate, al pari del contribuente, ha la facoltà di interrogare sulla questione il più competente Ministero dello Sviluppo Economico.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non si sta avvalendo di tale facoltà, contestando – in modo “tranciante” e “superficiale” – la legittimità del credito.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate sta applicando – pressoché “automaticamente” – la disciplina del credito inesistente di cui all’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 che prevede:

  • l’irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del credito compensato;
  • il divieto di definizione agevolata delle sanzioni;
  • il termine di accertamento al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, molto spesso, si sta limitando a fondare le contestazioni su delle semplici affermazioni, non supportate da alcun elemento probatorio. Affermazioni che, in alcuni casi, vengono strumentalmente “estrapolate” dalla documentazione che l’impresa consegna all’Agenzia delle Entrate in sede di verifica.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che l’Amministrazione finanziaria sta individuando il Manuale di Frascati (edizione 2015) quale fonte di riferimento per l’individuazione delle attività agevolabili.

Tale posizione, tuttavia, è stata assunta solo a decorrere dal 2018 (circolare MISE n. 59990 del 09.02.2018), ossia anni dopo che i contribuenti hanno beneficiato del credito ricerca e sviluppo e hanno ritenuto agevolabili determinate attività basandosi su criteri individuati in altre fonti interpretative.

Il modo di procedere dell’Agenzia delle Entrate è stato contestato da parte della giurisprudenza di merito.

In particolare, alcune Commissioni Tributarie si stanno pronunciando nel senso che la facoltà riconosciuta all’Agenzia delle Entrate di richiedere al MISE un parere tecnico diventa un obbligo tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all’interno dell’Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l’istruttoria.

In altre parole, secondo i giudici di merito, quando, ad essere controversa, è la valutazione circa gli aspetti novativi della ricerca, nonché quando si presenti incerto il perimetro di qualificazione di alcune spese, l’Agenzia delle Entrate, attesa l’elevata complessità tecnica, non può farsi “autodidatta” (CTP Ancona, sentenza n. 392/2/2021 dell’11.08.2021).

In questo senso si è espressa anche la CTP di Vicenza che, con la sentenza n. 14/02/2022 dell’11.01.2022, ha affermato che, in assenza di un parere da parte del MISE, sussiste “l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta” (in senso conforme, anche CTP Vicenza, sentenza n. 365/3/2021 del 09.07.2021).

Tale sentenza, inoltre, ha affrontato un ulteriore aspetto importante, ossia quello attinente l’elemento probatorio.

I giudici vicentini, infatti, hanno accolto il ricorso del contribuente per il principale e fondamentale motivo che l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato.

Il contribuente, invece, aveva prodotto un elaborato peritale dal quale emergeva pacificamente l’innovatività delle attività di ricerca e sviluppo che aveva svolto.

Sulla base di tali circostanze, la CTP di Vicenza ha affermato che le specifiche conclusioni contenute nell’elaborato peritale “danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dal contribuente, depotenziando così gli elementi addotti dall’Ufficio”.

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