Credito d’imposta quotazione Pmi: istituito il codice tributo

L’articolo 1, comma 89, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha istituito un credito d’imposta per le piccole e medie imprese (Pmi) che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, sostengono costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 % dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche), come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Tali spese devono essere finalizzate, ad esempio, all’implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, all’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, al supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento, etc..

Gli interessati dovranno ottenere l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020.

Il credito è destinato alle Pmi costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli.

Inoltre, tali Pmi non devono risultare in difficoltà ai sensi del citato regolamento e non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

Con il D.M. 23.04.2018 sono state emanate le disposizioni attuative della misura di favore.

In particolare, l’articolo 6, comma 1 prevede, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, che le piccole e medie imprese debbano inoltrare un’apposita istanza in via telematica all’indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, formulata secondo lo schema allegato al citato decreto.

Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le Pmi del Ministero dello Sviluppo Economico comunica alle società il riconoscimento (oppure il diniego) dell’agevolazione e l’importo effettivamente spettante.

Il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata alla società la concessione del credito d’imposta.

Con la risoluzione 52/E/2019 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 6901Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi – per utilizzare in compensazione il suddetto credito, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (articolo 7, comma 1, D.M. 23.04.2018).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo 6901 va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle Pmi.

Si evidenzia, infine, che il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

A tal proposito si segnala che le istruzioni del modello Redditi SC 2019 riportano quanto segue: “i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare indicano nel modello Redditi 2019 il credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2019 in relazione ai costi sostenuti per la quotazione ottenuta nel 2018 (quadro RU, codice credito “E7”).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir; non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e all’articolo 34 L. 388/2000.

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