Credito d’imposta: nessuna revoca se la causa è nella circolare

Non può essere negata la fruizione di un credito d’imposta nel caso in cui siano violati degli adempimenti introdotti da circolari ministeriali che non trovano riscontro nella normativa di riferimento. Questo è quanto sostenuto dalla Cassazione nell’ambito dell’ordinanza n. 25905/2017 riguardante il diniego di un credito di imposta connesso al mancato rispetto di alcuni adempimenti previsti, non dalla relativa norma agevolativa, ma da apposite circolari dell’Amministrazione finanziaria. Non è raro, infatti, che i documenti di prassi forniscano delle indicazioni operative che travalicano quanto contemplato dalla norma o, comunque, “chiarimenti” non strettamente in linea con quanto disposto dal dettato normativo.

Ma veniamo ai fatti.

Il titolare di una stazione di servizio, ha inviato all’Amministrazione finanziaria il modello CVS, contenente la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate a norma dell’articolo 8 della L. 388/2000. L’Agenzia delle Entrate, una volta accertato che il contribuente aveva omesso di riportare sulle fatture di acquisto dei beni oggetto di agevolazione la dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art.8 legge n.388/2000“, notificava allo stesso l’atto di recupero dell’imposta non versata, perché compensata con un credito non spettante.

Contro tale atto, il contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria compente che lo accoglieva, seppur “parzialmente”; successivamente, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla C.T.R. che, invece, accoglieva le istanze dell’Ufficio. A fronte di tale situazione, il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo, tra gli altri, che l’avviso di recupero fosse basato su una causa di revoca prevista da una circolare ministeriale (mancata annotazione della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta“) che non trova però riscontro nella relativa norma di legge.

Al riguardo, la C.T.R. – facendo propria la tesi dell’Ufficio – aveva affermato che l’apposizione, sulle fatture relative all’acquisto di beni o servizi per i quali è applicabile l’agevolazione fiscale, della dicitura “bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art.8 della legge 23.12.2000 n.388″, non è un adempimento “meramente formale” ma ha natura “sostanziale” e comporta la revoca della agevolazione in caso di mancanza della annotazione. Tale conclusione, tuttavia, per quanto contenuta in due circolari ministeriali (41/E/1991 e 38/E/2002) non trova riscontro nella norma che disciplina il credito d’imposta.

Ne consegue che la Suprema Corte – accogliendo  la tesi sostenuta dal contribuente  – ha confermato (come già in passato) che le circolari ministeriali in materia tributarianon sono fonte del diritto, e pertanto non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge(in senso conforme la Cassazione, sentenza n. 22486/2013, con specifico riguardo al caso di omessa annotazione sulle fatture della dicitura in oggetto).

Non rileva, secondo la Corte, neanche il richiamo operato dal resistente all’articolo 8, comma 8 della L. 388/2000; questo, infatti, pur prevedendo l’emanazione di appositi decreti attuativi diretti a disciplinare lo svolgimento delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della agevolazione fiscale, non fornisce alcun fondamento di legittimità alla prassi di introdurre, a mezzo circolare, una causa di revoca della agevolazione non contemplata dalla legge.

Pertanto, per i giudici, è illegittimo l’avviso di recupero basato su una causa di revoca del beneficio prevista da un documento di prassi ma non dalla relativa norma agevolativa.

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