Contributo a fondo perduto: gli ultimi chiarimenti delle Entrate

A pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo per l’invio delle istanze per l’accesso al contributo a fondo perduto, fissato per il 28 maggio, venerdì scorso, 14 maggio, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 5/E/2021, con la quale sono stati fornite alcune risposte ai quesiti più frequenti.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le risposte ritenute più rilevanti.

Si ricorda che, per tutto quanto non espressamente indicato nella circolare in esame, assumono rilievo i chiarimenti già forniti, in occasione alle precedenti “edizioni” del contributo a fondo perduto, dalle circolari 15/E/2020 e 22/E/2020.

Ambito soggettivo

Una ditta individuale derivante da una trasformazione “impropria” da società in nome collettivo esistente (avvenuta nel 2020) ha presentato domanda per il contributo a fondo perduto.

È stato ricevuto lo scarto dell’istanza con il seguente esito: “importo 2019 incompatibile con inizio attività 2020”.

Cosa fare?

In questi casi è corretto far riferimento ai dati della società preesistente, in quanto, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.

Il contribuente può quindi presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto, che verrà istruita con le modalità tecniche descritte con la risoluzione 65/E/2020, per fruire del contributo a fondo perduto successivamente alla scadenza del termine originario di presentazione delle istanze di accesso, dimostrando in tale sede il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari.

I promotori finanziari possono beneficiare del contributo a fondo perduto?

, sussistendo le altre condizioni previste.
Una società che acquisisce lo status di società di partecipazione ex articolo 162-bis Tuir nel corso del 2020 ha diritto al contributo a fondo perduto?

, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.

Requisiti di accesso e calcolo della riduzione del fatturato

Le anticipazioni in nome e per conto ex articolo 15 D.P.R. 633/1972 devono essere calcolate nel fatturato? No. Siccome le anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente non sono incluse tra i compensi di lavoro autonomo, si ritiene che le stesse non vadano ricomprese nel calcolo del fatturato medio mensile.
Stesse conclusioni possono essere estese anche a coloro che producono redditi d’impresa o che beneficiano del regime forfettario.
Assumono invece rilievo, ai fini del calcolo del fatturato medio mensile:
· i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente,
· spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo di cui all’articolo 22 D.P.R. 642/1972.
Per un professionista il contributo integrativo alle casse di previdenza private assume rilievo ai fini del calcolo del fatturato? . Tenuto conto che si è in presenza di somme che costituiscono parte integrante della base imponibile Iva, dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.
L’indennità di maternità rileva ai fini del calcolo del fatturato? No. L’indennità di maternità non costituisce un ricavo/compenso: anche se le somme fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato e nemmeno tra i ricavi rilevanti.
Le operazioni di assegnazione ai soci di immobili nel corso del 2019 rientrano nella nozione di “fatturato” se sono state assoggettate ad Iva? No. L’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società, a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa, per cui non rientrano nella nozione di fatturato.
I “vecchi” contributi a fondo perduto e le altre agevolazioni anti-Covid (come, ad esempio, il bonus affitti) assumono rilievo ai fini del calcolo dei ricavi e del fatturato?

No, i contributi in esame non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi e non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio.

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